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Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 15 pagine

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b. deve essere formulata in almeno due lingue ufficiali; d’intesa con i singoli utilizzatori professionali, le sostanze o i preparati loro forniti possono essere etichettati in una sola lingua ufficiale o in inglese;

c. nell’etichetta è possibile utilizzare più lingue di quelle prescritte nella lettera b, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

3bis Qualora le sostanze o i preparati siano importati da uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE, se tali sostanze o preparati:

a. non sono destinati a essere forniti a utilizzatori privati; oppure

b. sono contenuti in un imballaggio interno in porzioni non superiori a 125 ml o g e l’imballaggio esterno, fornito agli utilizzatori privati, reca il nome, l’indirizzo, il numero di telefono del fabbricante.

Art. 11 cpv. 1

1Ai generatori aerosol che non rientrano nel campo d’applicazione della LDerr12 si applicano, oltre alle prescrizioni di etichettatura della presente ordinanza, gli articoli 1, 2 e 8 paragrafi 1 e 1a, i punti 1.8, 1.9 e 1.10, la disposizione introduttiva del punto 2 e i punti 2.2 e 2.3 dell’allegato della direttiva 75/324/CEE13.

Art. 14 cpv. 6

6Durante i primi sei anni successivi all’annuncio, alla comunicazione o alla notifica di una nuova sostanza, il fabbricante e gli utilizzatori professionali della stessa catena di distribuzione non necessitano dell’autorizzazione per l’impiego di un nome chimico alternativo. Dopodiché deve essere utilizzata la denominazione chimica di cui all’articolo 18 paragrafo 2 del regolamento UE-CLP14 oppure presentata una domanda per l’impiego di un nome chimico alternativo.

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 15a Identificatore unico di formula

1Il fabbricante che immette sul mercato un preparato classificato come pericoloso a causa dei pericoli fisici o per la salute che esso comporta, deve attribuirgli un identificatore unico di formula (Unique Formula Identifier - UFI) specifico per la sua composizione.

2Il fabbricante deve generare l’UFI con l’apposito sistema elettronico messo a disposizione dall’ECHA. Ciò non è necessario se il preparato è importato da uno Stato membro dello SEE ed è già provvisto di un UFI.

12 RS 817.0

13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.