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Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 15 pagine
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rivestimento e la funzionalizzazione di superficie; se figurano nel registro dei prodotti, queste indicazioni possono essere sostituite dal numero d’iscrizione del nanomateriale o del preparato in tale registro;
e. gli impieghi previsti;
f. le categorie di procedura;
g. la quantità annuale impiegata prevista secondo le categorie seguenti: meno di 1 chilogrammo, tra 1 e 10 chilogrammi, tra 10 e 100 chilogrammi, tra 100 e 1000 chilogrammi, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate.
Art. 71c Forma dell’annuncio
L’annuncio deve essere trasmesso come segue:
a. in forma elettronica nel formato richiesto dall’organo di notifica;
b. in una lingua ufficiale o in inglese.
Art. 73 cpv. 3 e 5 lett h
3È considerato degno di protezione in particolare l’interesse a preservare il segreto commerciale e di fabbricazione, incluse:
a. le indicazioni concernenti l’identità dei prodotti intermedi;
b. la composizione completa di un preparato;
c. le quantità di una sostanza o di un preparato immesse sul mercato.
5Non sono considerati in alcun caso confidenziali:
h. le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza, fatta eccezione per l’identità dei prodotti intermedi;
Art. 75 cpv 5
5La trasmissione secondo i capoversi 2, 3 e 4 di dati confidenziali concernenti la composizione di preparati è ammessa soltanto se:
a. è richiesta da un’autorità preposta al perseguimento penale;
b. serve a rispondere a quesiti di carattere medico, in particolare nei casi d’urgenza; oppure
c. serve a far fronte a un pericolo che minaccia direttamente la vita o la salute dell’essere umano o l’ambiente.
Art. 80 cpv. 1 lett. a
1I servizi di valutazione possono verificare le vecchie sostanze che: