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Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 15 pagine

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rivestimento e la funzionalizzazione di superficie; se figurano nel registro dei prodotti, queste indicazioni possono essere sostituite dal numero d’iscrizione del nanomateriale o del preparato in tale registro;

e. gli impieghi previsti;

f. le categorie di procedura;

g. la quantità annuale impiegata prevista secondo le categorie seguenti: meno di 1 chilogrammo, tra 1 e 10 chilogrammi, tra 10 e 100 chilogrammi, tra 100 e 1000 chilogrammi, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate.

Art. 71c Forma dell’annuncio

L’annuncio deve essere trasmesso come segue:

a. in forma elettronica nel formato richiesto dall’organo di notifica;

b. in una lingua ufficiale o in inglese.

Art. 73 cpv. 3 e 5 lett h

3È considerato degno di protezione in particolare l’interesse a preservare il segreto commerciale e di fabbricazione, incluse:

a. le indicazioni concernenti l’identità dei prodotti intermedi;

b. la composizione completa di un preparato;

c. le quantità di una sostanza o di un preparato immesse sul mercato.

5Non sono considerati in alcun caso confidenziali:

h. le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza, fatta eccezione per l’identità dei prodotti intermedi;

Art. 75 cpv 5

5La trasmissione secondo i capoversi 2, 3 e 4 di dati confidenziali concernenti la composizione di preparati è ammessa soltanto se:

a. è richiesta da un’autorità preposta al perseguimento penale;

b. serve a rispondere a quesiti di carattere medico, in particolare nei casi d’urgenza; oppure

c. serve a far fronte a un pericolo che minaccia direttamente la vita o la salute dell’essere umano o l’ambiente.

Art. 80 cpv. 1 lett. a

1I servizi di valutazione possono verificare le vecchie sostanze che: