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Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 15 pagine

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Art. 31 Obbligo di domanda cautelativa per evitare esperimenti su vertebrati

1La ripetizione di studi che implicano esperimenti su vertebrati non è consentita.

2Chi, ai fini di una notifica, prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve domandare per scritto all’organo di notifica se sono già disponibili dati relativi a tali esperimenti.

3Tale domanda deve recare indicazioni circa:

a. l’identità della sostanza secondo l’articolo 27 capoverso 2 lettera b numero 2;

b. la quantità di sostanza che chi presenta la domanda intende immettere sul mercato.

4Se dispone di sufficienti dati di precedenti esperimenti su vertebrati e se le condizioni per l’impiego di tali dati secondo l’articolo 29 capoverso 1bisnon sono soddisfatte, l’organo di notifica:

a. comunica ai precedenti notificanti l’impiego dei dati previsto dal nuovo notificante; e

b. fornisce al nuovo notificante i nomi e gli indirizzi dei precedenti notificanti.

Art. 32 Diritto d’indennizzo per la condivisione di dati

1I precedenti notificanti hanno diritto a un congruo indennizzo da parte del nuovo notificante per l’impiego dei loro dati, protetti secondo l’articolo 30, di esperimenti su vertebrati.

2I notificanti si impegnano di propria iniziativa a raggiungere un accordo in merito alla condivisione dei dati e al relativo indennizzo. A tale scopo possono richiedere una perizia di un arbitratore.

3In caso di mancato accordo, il nuovo notificante può chiedere all’organo di notifica di emanare una decisione sull’ammontare dell’indennizzo; tale domanda può essere presentata al più presto quattro mesi dopo il ricevimento della comunicazione secondo l’articolo 31 capoverso 4. Il nuovo notificante informa i precedenti notificanti in merito alla sua domanda.

4L’organo di notifica emana la decisione sull’ammontare dell’indennizzo al più tardi 60 giorni dopo il ricevimento della domanda di cui al capoverso 3. Se gli viene presentata una perizia di un arbitratore, è vincolato a quest’ultima, salvo che entro 30 giorni le parti sollevino obiezioni ai sensi dell’articolo 189 capoverso 3 del codice di procedura civile15.

5In mancanza di una perizia di un arbitratore, nella sua decisione sull’ammontare dell’indennizzo l’organo di notifica tiene conto in particolare:

a. dei giustificativi delle spese sostenute dai precedenti notificanti per ottenere i risultati degli esperimenti;

b. della durata di protezione rimanente per i dati in questione.

15 RS 272