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Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 15 pagine

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Art. 33 Impiego di dati di precedenti esperimenti su vertebrati

L’organo di notifica impiega i dati di precedenti esperimenti su vertebrati per la notifica secondo l’articolo 24, fatti salvi altri accordi fra i notificanti, non appena:

a. il nuovo notificante e i precedenti notificanti hanno raggiunto un accordo sulla condivisione dei dati e sull’indennizzo o l’organo di notifica ha emanato una decisione al riguardo; e

b. il nuovo notificante ha versato l’indennizzo o si è impegnato a farlo firmando un riconoscimento di debito.

Art. 42 cpv. 1bis

1bisIl fabbricante non può eseguire esperimenti su vertebrati se i pericoli possono essere valutati con altri metodi o se l’esperimento non è necessario dal punto di vista scientifico.

Art. 48 Sostanze e preparati assoggettati all’obbligo di annuncio

Il fabbricante deve annunciare all’organo di notifica entro tre mesi dalla loro prima immissione sul mercato:

a. le sostanze e i preparati menzionati nell’articolo 19, a prescindere dal fatto che per essi debba essere redatta una scheda di dati di sicurezza;

b. i nanomateriali che non rientrano nella lettera a.

Art. 49 lett. c n. 7 e lett. d n. 1a

L’annuncio deve contenere i seguenti dati:

c. per le sostanze:

7. per i nanomateriali: la composizione, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie, nonché la quantità annuale immessa sul mercato prevista secondo le categorie seguenti: meno di 1 chilogrammo, tra 1 e 10 chilogrammi, tra 10 e 100 chilogrammi, tra 100 e 1000 chilogrammi, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,

d. per i preparati:

1a. per i preparati classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che essi comportano: l’UFI,

Art. 50 Annuncio esaustivo

Per i preparati pericolosi accessibili a utilizzatori privati è necessario annunciare la composizione completa all’organo di notifica. I componenti non pericolosi ai sensi dell’articolo 3 possono essere denominati con un nome che designa i principali gruppi funzionali.