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Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 15 pagine
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Art. 54 lett. a, j e k
Sono esentati dall’obbligo di annuncio secondo il presente capitolo:
a. i prodotti intermedi non isolati;
j. i preparati immessi sul mercato in quantità inferiori a 100 chilogrammi all’anno e destinati esclusivamente a utilizzatori professionali, ad eccezione dei preparati contenenti nanomateriali;
k le sostanze notificate dal fabbricante secondo l’articolo 24.
Titolo dopo l’articolo 54
Titolo quarto: Regole di comportamento per l’utilizzazione di sostanze, preparati, oggetti e nanomateriali
Art. 64 cpv. 3 e 3bis
3Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a persone minorenni, se queste sono capaci di discernimento e se devono impiegare tali sostanze o preparati nell'ambito della loro formazione professionale o la loro professione.
3bisÈ vietato fornire sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 a persone minorenni nell’ambito di attività scolastiche, fatti salvi le sostenze e i preparati del gruppo 2 nell’ambito dell’insegnamento delle scuole medie superiori.
Titolo dopo l’articolo 71
Capitolo 4: Impiego di nanomateriali
Art. 71a Annuncio dell’impiego di nanomateriali
Chi impiega nanomateriali come tali oppure come componenti di un preparato per fabbricare sostanze, preparati od oggetti, ma non soggiace all’obbligo di annuncio secondo l’articolo 48 per questi materiali, deve annunciare il loro primo impiego all’organo di notifica entro tre mesi.
Art. 71b Contenuto dell’annuncio
L’annuncio deve contenere le seguenti indicazioni:
a. il nome e l’indirizzo dell’utilizzatore professionale e il suo codice secondo la nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA)16;
b. il nome chimico del nanomateriale o dei nanomateriali;
c. per i preparati che contengono nanomateriali: il nome commerciale;
d. la composizione, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il
16 Cfr. www.kubb2008.bfs.admin.ch