Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 14 pagine
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Modifica dell'ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie)
Art. 101a Momento del calcolo e del versamento dei margini di variazione
Cpv. 1
Come esposto nel commento all’articolo 101, il momento del calcolo e del versamento dei margini di variazione viene ora disciplinato in una disposizione separata. Finora quanto esposto ora al capoverso 1 non era disciplinato in maniera esplicita, ma risultava implicitamente dall’articolo 101 capoverso 2 OInFi e corrisponde quindi al diritto in vigore.
Cpv. 2
Il primo periodo del capoverso 2 era finora contenuto nell’articolo 101 capoverso 2. Il secondo periodo è nuovo. Analogamente a quanto disposto riguardo ai margini iniziali, esso stabilisce che il calcolo deve essere effettuato in base al «netting set» del giorno precedente. Qualora le due controparti non siano situate nello stesso fuso orario, il calcolo deve basarsi sulle transazioni nel «netting set» eseguite il giorno precedente prima delle ore 16 secondo l’ora del fuso orario in cui le ore 16 scoccano per prima. Questa disposizione corrisponde all’articolo 9 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/2251.
Cpv. 3
I margini di variazione devono essere versati il giorno del calcolo secondo il capoverso 1, quindi quotidianamente. Questa norma corrisponde al diritto vigente (cfr. art. 101 cpv. 2 primo periodo). Anche in questo caso, per il regolamento sono validi i termini usuali sul mercato.
Cpv. 4
Ai fini di un allineamento al quadro normativo europeo (cfr. art. 12 par. 1 lett. b e par. 2 del regolamento [UE] 2016/2251), è previsto ora che il versamento dei margini di variazione possa essere effettuato anche entro due giorni lavorativi dal giorno del calcolo, se a) una controparte, che non è tenuta a versare margini iniziali, ha prestato, prima del giorno del calcolo, garanzie supplementari che adempiono specifiche condizioni o b) le controparti hanno versato margini iniziali tenendo conto di uno specifico periodo con rischio di margine. Anche in questo caso occorre fare una distinzione tra il versamento e il regolamento. Per il regolamento sono validi i termini usuali sul mercato.
Art. 102
In generale
Dato che la disposizione viene rielaborata in diversi punti, i capoversi esistenti vengono rinumerati.
Cpv. 1
Il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1.
Cpv. 2
Ai fini di un allineamento all’articolo 19 paragrafo 1 lettera e del regolamento (UE) 2016/2251, si richiede ora che i margini iniziali versati in contanti vengano detenuti presso una banca centrale o una banca svizzera indipendente dalla controparte che versa il margine iniziale o una banca estera indipendente che sottostà a una regolamentazione e vigilanza adeguate. Ogni altra forma di detenzione sarebbe troppo insicura. È compito delle controparti valutare se la banca estera sottostà o meno a una regolamentazione e vigilanza adeguate.