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Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 14 pagine

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Modifica dell'ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie)

di credito (solvibilità) delle garanzie va valutato applicando metodi specifici (cfr. art. 6) e vengono stabiliti dei limiti di concentrazione per il margine iniziale (cfr. art. 8).

Per quanto riguarda il calcolo e il versamento delle garanzie è opportuno sottolineare che il margine di variazione va costituito di massima entro lo stesso giorno lavorativo corrispondente alla data del calcolo (cfr. art. 12 cpv. 1). In via del tutto eccezionale è consentito però procedere alla sua costituzione entro due giorni lavorativi dalla data del calcolo (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. b e cpv. 2). È inoltre previsto che il contante raccolto come margine iniziale venga tenuto in un conto in contante presso una banca centrale o un ente creditizio (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. e). La controparte che ha raccolto la garanzia come margine iniziale non può reipotecarla, reimpegnarla né riutilizzarla altrimenti. Tuttavia un terzo detentore può utilizzare il margine iniziale ricevuto in contante a fini di reinvestimento (cfr. art. 20).

È possibile rinunciare, in tutto o in parte, a uno scambio di garanzie per esempio nel caso di transazioni associate a contratti su tassi di cambio (cfr. art. 27) e a obbligazioni garantite (cfr. art. 30) come anche di transazioni con controparti di Paesi terzi in cui l’applicabilità giuridica degli accordi di compensazione o la protezione della garanzia non può essere assicurata (cfr. art. 31).

1.3.2 Valutazione del progetto

La presente revisione dell’ordinanza è finalizzata al suo allineamento al regolamento (UE) 2016/2251. Si dovrà pertanto partire dal presupposto che la regolamentazione proposta sia equivalente a quella dell’UE. A questo proposito va osservato che, essendo consolidati nel diritto svizzero in materia di mercati finanziari i principi della regolamentazione basata su principi e dell’autodisciplina, la normativa dell’UE non è stata recepita con lo stesso grado di dettaglio, soprattutto per quanto riguarda la qualità delle garanzie.

Unicamente per quanto riguarda i metodi utilizzati per il calcolo dei margini iniziali, la regolamentazione proposta continua a scostarsi leggermente dalla normativa dell’UE.18 Infatti, secondo il diritto svizzero il margine iniziale può essere calcolato tanto sulla base di un «margin plan» («margin schedule»; cfr. art. 103 cpv. 1 e 2 OInFI) standardizzato e prestabilito quanto sulla base di un modello quantitativo interno alla banca (art. 103 cpv. 5 OInFi). Al riguardo, alle controparti non è però consentito effettuare il calcolo passando liberamente da una modalità all’altra all’interno di una categoria di derivati. La normativa dell’UE consente invece di passare da una modalità all’altra e ammette modelli alternativi per i derivati non ancora coperti dal modello standard. Va tuttavia ribadito il rifiuto di un allineamento alla normativa comunitaria. La regolamentazione svizzera si rifà alle direttive del BCBS e della IOSCO. Escludendo il cambio di modello si evita il fenomeno di «cherry picking», ossia la scelta dell’alternativa di volta in volta più conveniente. Inoltre, l’obbligo di utilizzare un modello riconosciuto a livello internazionale, che attualmente è in via di sviluppo sotto l’egida dell’ISDA e che viene continuamente esteso a nuove categorie di derivati, contribuisce alla standardizzazione internazionale. L’ammissione di modelli alternativi per i derivati non ancora coperti dal modello ISDA causerebbe, per contro, oneri regolamentari sproporzionati che contrastano la standardizzazione internazionale e creano ulteriori situazioni rischiose di arbitraggio.

Per i dettagli riguardanti l’allineamento al diritto dell’UE si rimanda ai commenti alle singole disposizioni (cfr. n. 2).

18 Lo scostamento era già noto al momento dell’emanazione dell’OInFi (cfr. Rapporto esplicativo OInFi, pag. 47).