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Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 14 pagine

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Modifica dell'ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie)

FINMA, in attuazione del capoverso 6, ha posticipato l’introduzione dell’obbligo di scambio di garanzie al 4 febbraio 2017.24

Art. 5bis

Viene stabilito un nuovo termine transitorio al fine di adeguare la disposizione con l’articolo 38 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/2251: per le operazioni in derivati OTC non compensati centralmente che sono opzioni su singole azioni o opzioni su indici, l’obbligo di scambiare garanzie si applica solo a partire dal 4 gennaio 2020. Un termine transitorio è inoltre introdotto anche per analoghi derivati su azioni. Sarà compito della FINMA, in quanto autorità preposta ad applicare la normativa, definire quali strumenti corrispondono a questa categoria. Nel decidere in merito, la FINMA terrà conto degli sviluppi internazionali in materia.

Art. 133

Come detto in precedenza, il 20 dicembre 2016 la Commissione europea ha pubblicato un atto delegato riguardante i termini transitori validi per gli obblighi di riduzione del rischio per gli istituti di previdenza. L’atto prevede l’esclusione di questi ultimi dagli obblighi di riduzione del rischio fino al 16 agosto 2018 anziché solo fino al 16 agosto 2017 (cfr. n. 1.3). Per questo motivo è opportuno prorogare fino al 16 agosto 2018 anche l’esclusione, prevista all’articolo 133 OInFi, degli istituti di previdenza e delle fondazioni d’investimento secondo gli articoli 48 e seguenti della LPP dall’obbligo di compensazione di cui all’articolo 97 LInFi.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per l’economia pubblica

Le ripercussioni della LInFi e dell’OInFi per l’economia pubblica sono fondamentalmente quelle illustrate nel messaggio del Consiglio federale.25 Con la LInFi la Svizzera ha tra le altre cose adottato gli standard internazionali sul commercio di derivati elaborato nell’ambito del G20. Poiché il commercio svizzero di derivati si svolge prevalentemente con i Paesi dell’UE e poiché quest’ultima prevede diverse disposizioni riguardanti Paesi terzi che contemplano il riconoscimento dell’equivalenza, ha perfettamente senso allineare la regolamentazione svizzera al quadro normativo europeo. L’accettazione internazionale e soprattutto l’equivalenza con il quadro normativo dell’UE rappresentavano l’obiettivo della LInFi e dell’OInFi. La presente revisione dell’OInFi prende a riferimento gli sviluppi registrati fino ad oggi nel campo della regolamentazione sui derivati e assicura l’equivalenza con il quadro normativo europeo. Così facendo si garantisce pure la competitività della piazza finanziaria svizzera. Inoltre non sono da attendersi maggiori rischi riguardo alla stabilità del mercato finanziario.

3.2 Ripercussioni per i singoli gruppi

Le grandi banche svizzere, in quanto principali operatori sul mercato internazionale dei derivati, sono tra coloro che maggiormente sono interessati dall’adeguamento delle disposizioni d’esecuzione concernenti lo scambio di garanzie per derivati OTC non compensati centralmente. L’adeguamento interessa comunque anche tutte le altre entità tenute allo scambio di garanzie, quindi tutte le controparti finanziarie e le grandi controparti non finanziarie. In particolare va a loro vantaggio il fatto che la regolamentazione delle ulteriori riduzioni di valore applicabili alle garanzie è meno severa e che le garanzie consentite sono ora estese, includendo anche le quote di fondi in valori mobiliari. Per quanto riguarda la garanzia dei rischi di titoli di credito coperti legati alla componente valutaria e a quella relativa agli interessi, come

24 Cfr. FINMA-Aufsichtsmitteilung 1/2016, pag. 8 seg.

25 Messaggio LInFi, FF 2014 6445, in particolare 6587 segg.