Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 14 pagine
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Modifica dell'ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie)
fondazioni d’investimento secondo l’articolo 53g LPP, il cui patrimonio d’investimento è strutturato in più gruppi d’investimento, bisogna considerare ogni gruppo singolarmente.
Cpv. 3
Il capoverso 3 costituisce una disposizione derogatoria alla regolamentazione secondo il capoverso 1. Allineandosi all’articolo 29 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/2251, nelle operazioni infragruppo possono ora essere dedotti soltanto 10 milioni di franchi.
Art. 101 Momento del calcolo e del versamento del margine iniziale
In generale
L’articolo 101 finora in vigore riguardava in maniera generale il momento del calcolo e del versamento delle garanzie. Per incrementare la certezza del diritto in questo ambito, la norma viene meglio precisata in linea con quella dell’UE. Per maggior chiarezza, l’articolo 101 disciplina ora unicamente il versamento iniziale. I margini di variazione diventano l’oggetto di un nuovo, distinto articolo, l’articolo 101a.
Cpv. 1
Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente al capoverso 1 attualmente in vigore, con la differenza che adesso questa disposizione si limita a disciplinare il calcolo del margine iniziale. Il versamento viene trattato in dettaglio al capoverso 3. Come secondo il diritto vigente, ci sono eventi che giustificano un ricalcolo del margine iniziale entro un arco temporale inferiore ai dieci giorni: per esempio la conclusione con la medesima controparte di una nuova operazione in derivati OTC non compensati centralmente o la cessazione di un’operazione in derivati OTC non compensati centralmente con la medesima controparte, oppure un pagamento o una consegna a fronte di un’operazione in corso in derivati OTC non compensati centralmente, purché non si tratti del versamento o del ricevimento del margine iniziale, o ancora il caso in cui il modello utilizzato per il calcolo del margine iniziale venga ricalibrato.22 Questa disposizione corrisponde nella sostanza all’articolo 9 paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2016/2251. Mentre le operazioni in derivati in corso devono essere valutate quotidianamente secondo l’articolo 109 LInFi, la rivalutazione giornaliera delle garanzie prestate come margine iniziale avviene di regola in base a un contratto di garanzia.
Cpv. 2
Se le due controparti sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo deve essere effettuato, in virtù del capoverso 2, in base al «netting set» del giorno precedente. Se le due controparti non sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo deve basarsi sulle transazioni nel «netting set» eseguite il giorno precedente prima delle ore 16 secondo l’ora del fuso orario in cui le ore 16 scoccano per prima. Questa regola è nuova e corrisponde all’articolo 9 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/2251.
Cpv. 3
Il margine iniziale deve essere versato il giorno del calcolo secondo il capoverso 1. Sotto il profilo del contenuto, il primo periodo del capoverso 3 corrisponde quindi alla norma attualmente in vigore (cfr. art. 101 cpv. 1 OInFi). Il secondo periodo introduce una novità, stabilendo esplicitamente che per il regolamento del versamento si applicano i termini usuali sul mercato. Per le azioni come da articolo 104 capoverso 1 lettera e i termini sono attualmente di due giorni. Questa norma corrisponde all’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/2251.
22 Cfr. Rapporto esplicativo OInFi, pag. 46.