Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 14 pagine
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Modifica dell'ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie)
2 Commento alle singole disposizioni
Art. 86 cpv. 3
In linea con la normativa dell’UE (cfr. p.es. art. 1 cpv. 2 del regolamento [UE] 2015/220519), le operazioni in derivati OTC che coinvolgono come controparte l’emittente di un titolo di credito coperto o un soggetto giuridico di un gruppo di copertura per titoli di credito sono esentate dall’obbligo di compensazione se sussistono determinate condizioni. Per i dettagli riguardanti i derivati coinvolti si rimanda alle spiegazioni relative all’articolo 100 capoverso 6, che statuisce un’analoga deroga all’obbligo di garanzia.
Art. 100 Obbligo di scambiare garanzie
In generale
Le deroghe all’obbligo di scambiare garanzie vengono estese a livello materiale. Per motivi di sistematica il vigente articolo 100 viene suddiviso in tre nuovi articoli: l’articolo 100 disciplina l’obbligo generale di scambiare garanzie sotto forma di margini iniziali e di variazione, mentre l’articolo 100a prevede le deroghe a tale obbligo e l’articolo 100b disciplina la riduzione dei margini iniziali.
Cpv. 1
Il capoverso 1 corrisponde al vigente articolo 100 capoverso 1.
Cpv. 2
Il capoverso 2 corrisponde sostanzialmente al capoverso 2 attualmente in vigore. Una modifica è stata introdotta nella seconda parte dell’ultimo periodo, dove si stabilisce esplicitamente che le operazioni infragruppo non sono prese in considerazione più di una volta per ogni società del gruppo. Finora a tale riguardo non sussisteva la necessaria certezza giuridica. Va altresì evidenziato il fatto che, per gli scopi del capoverso 2, in sede di calcolo dei valori nominali in essere gli investimenti collettivi di capitale vanno considerati in forma non consolidata in applicazione analogica dell’articolo 76 OInFi, anche nel caso in cui siano amministrati dalla stessa direzione del fondo o dallo stesso gestore patrimoniale. Nel caso delle fondazioni d’investimento secondo l’articolo 53g della legge federale del 25 giugno 198220 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) il cui patrimonio d’investimento è suddiviso in più gruppi d’investimento, ognuno di questi gruppi va considerato singolarmente. Questa norma corrisponde all’articolo 28 paragrafo 2 secondo periodo del regolamento (UE) 2016/2251.
Cpv. 3
Secondo quanto previsto dalla normativa attuale (cfr. art. 100 cpv. 2 ultimo periodo), l’obbligo di versamento dei margini iniziali sussiste dal 1° settembre dell’anno in questione sino al 31 agosto dell’anno successivo. Per ragioni di praticabilità e in linea con l’articolo 28 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/2251 tale obbligo deve ora essere applicato di volta in volta all’anno successivo (ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre). Qualora per i mesi di marzo, aprile e maggio di un anno una delle parti non raggiunga il valore soglia di 8 miliardi di franchi, l’obbligo di scambio di margini iniziali decade solo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il fatto che il valore soglia non venga raggiunto in altri momenti dell’anno non ha per
19 Regolamento delegato (UE) 2015/2205 del 6 agosto 2015 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione, GU L 314/13 dell’1.12.2015.
20 RS 831.40