Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 14 pagine
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Modifica dell'ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie)
1.1.2 Norme riguardanti specificatamente lo scambio di garanzie
Le disposizioni esecutive contenute nell’OInFi e concernenti l’obbligo di riduzione del rischio mediante scambio di garanzie per le operazioni in derivati OTC non compensate centralmente (cfr. art. 100–107 OInFi) sono state formulate in linea con le direttive internazionali in materia allora vigenti e con i progetti preliminari dell’UE. Sinteticamente, esse consistono in regole8 riguardanti:
l’obbligo di prevedere, per le operazioni in derivati OTC non compensate a livello cen-
trale, uno scambio di margini iniziali e di variazione nel rispetto dei valori soglia previsti a livello internazionale;
le garanzie consentite, la loro qualità e le loro proprietà;
le modalità di calcolo del margine iniziale; il calcolo viene fatto ricorrendo a un metodo
standard prestabilito oppure a modelli quantitativi interni alla banca, avendo però come obiettivo quello di far sì che nel medio termine gli operatori del mercato si accordino su un «modello standard» armonizzato e riconosciuto in tutto il settore per i singoli tipi di derivati OTC;
le riduzioni di valore delle garanzie, che possono essere calcolati sulla base di un me-
todo standard oppure secondo una propria stima della volatilità dei prezzi di mercato e dei tassi di cambio;
la segregazione e il riutilizzo del margine iniziale.
Ai fini dell’introduzione dell’obbligo di scambio di garanzie, nell’articolo 131 capoversi 4 e 5 sono previsti termini transitori che, stante l’incerto sviluppo del diritto, a metà del 2016 la FINMA ha provveduto ad estendere fino alla data dell’entrata in vigore dell’analogo obbligo nel diritto europeo in virtù dell’articolo 131 capoverso 6.9
1.1.3 Nuovi sviluppi in seno all’UE
Successivamente all’approvazione dell’OInFi nel novembre 2015, l’UE ha approvato tutta una serie di atti giuridici riguardanti il commercio di derivati OTC, o ne ha pubblicato i progetti preliminari. In questa sede presenta interesse in particolare il regolamento delegato concernente le tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non oggetto di compensazione centrale10 (regolamento [UE] 2016/2251), entrato in vigore il 4 gennaio 2017, che contiene ora le disposizioni esecutive definitive in merito all’obbligo di scambio di garanzie per contratti derivati OTC non compensati centralmente.11 Il 20 dicembre 2016 la Commissione europea ha inoltre pubblicato un atto delegato per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici.12 La proposta prevede l’esclusione di questi ultimi dall’obbligo di compensazione fino al 16 agosto 2018 anziché solo fino al
16 agosto 2017.
In data 23 novembre 2016 la Commissione europea ha altresì pubblicato i risultati del riesame del regolamento EMIR da essa condotto,13 concludendo che i requisiti di base previsti dall’EMIR non necessitano di modifiche sostanziali. Ha tuttavia identificato un certo numero di
8 Cfr. Rapporto esplicativo OInFi, pag. 45.
9 Cfr. Comunicazione FINMA sulla vigilanza del 6 luglio 2016, disponibile in tedesco, francese e inglese: FINMA-Aufsichtsmitteilung 1/2016, Finanzmarktinfrastrukturgesetz: Nächste Schritte der FINMA, pag. 8 seg.
10 Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione del 4 ottobre 2016 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, GU L 340/9 del 15.12.2016.
11 Per i dettagli sul regolamento cfr. n. 1.3.
12 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/IT/C-2016-8542-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
13 Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0855&from=IT