Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 14 pagine
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Modifica dell'ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie)
contro alcuna rilevanza. Invece, nel caso di una grande controparte non finanziaria che diventa una piccola controparte non finanziaria (cfr. art. 98 LInFi), da subito non sussiste più alcun obbligo di scambio di garanzie.
Art. 100a Deroghe all’obbligo di scambiare garanzie
Cpv. 1
La lettera a corrisponde all’articolo 100 capoverso 3 attualmente in vigore, mentre la lettera b corrisponde al vigente articolo 100 capoverso 5.
Cpv. 2
Secondo il nuovo capoverso 2 è possibile rinunciare allo scambio dei margini iniziali nel caso in cui questi vengano versati per la componente valutaria di currency swap. Questa norma corrisponde all’articolo 27 lettera c del regolamento (UE) 2016/2251 ed è in accordo con le direttive BCBS e IOSCO.21 Viene recepita al fine di creare certezza del diritto relativamente al trattamento dei currency swap. Le controparti possono rinunciare al versamento dei margini iniziali solo per la componente valutaria del currency swap, non per la componente relativa agli interessi.
Cpv. 3
Il capoverso 3 introduce una nuova regola in linea con la normativa dell’UE in base alla quale, sussistendo determinate condizioni, le operazioni in derivati OTC che coinvolgono come controparte l’emittente di un titolo di credito coperto o un soggetto giuridico di un gruppo di copertura per titoli di credito coperti sono esentate in tutto o in parte dall’obbligo di scambio di garanzie. Questa norma corrisponde nella sostanza all’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2251 e ha come scopo quello di proteggere il gruppo di copertura e conseguentemente i creditori. Se da un lato a entrambe le parti è consentito rinunciare allo scambio dei margini iniziali, per quanto riguarda i margini di variazione l’esenzione presenta un carattere asimmetrico in favore dell’emittente del titolo di credito coperto o del soggetto giuridico del gruppo di copertura: quest’ultimo infatti non è tenuto a versare margini di variazione, mentre lo è la sua controparte che li deve versare in contanti. Alla scadenza i margini di variazione vanno restituiti alla controparte, anche in questo caso in contanti. Con diritto applicabile ai sensi dell’articolo 86 capoverso 3 lettera d si intende la normativa in materia di vigilanza applicabile al gruppo di copertura.
Art. 100b Riduzione dei margini iniziali
Cpv. 1 e 2
I capoversi 1 e 2 si rifanno all’articolo 100 capoverso 4 attualmente in vigore. La regolamentazione esistente viene tuttavia adeguata all’articolo 29 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/2251. In questo modo le controparti possono ridurre i margini iniziali di 50 milioni di franchi al massimo; l’entità dei margini iniziali di una controparte appartenente a un gruppo finanziario o assicurativo oppure a un gruppo è determinata tenendo conto di tutte le società del gruppo. Finora è stato possibile rinunciare allo scambio di margini iniziali solo se non superavano i 50 milioni di franchi. Inoltre le società del gruppo non erano menzionate esplicitamente. Si ricorda peraltro che nel calcolo dei valori nominali esistenti, applicando per analogia l’articolo 76 OInFi gli investimenti collettivi di capitale non sono considerati consolidati, anche se sono gestiti dalla stessa direzione del fondo o dallo stesso gestore patrimoniale. Nel caso delle
21 Cfr. BCBS/IOSCO, Margin requirements for non-centrally cleared derivatives, 2015, pag. 7 seg.