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Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 14 pagine

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Modifica dell'ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie)

 È previsto un nuovo termine transitorio: per le operazioni in derivati OTC non compen-

sate centralmente che sono opzioni su singole azioni, opzioni su indici o analoghi derivati su azioni, l’obbligo di scambiare garanzie si applica solo a partire dal 4 gen-

naio 2020 (cfr. art. 131 cpv. 5bisAP-OInFi).

Oltre agli adeguamenti riguardanti l’obbligo di garanzia, due modifiche sono state apportate anche alle norme inerenti l’obbligo di compensazione, che sono state così allineate al quadro normativo dell’UE: la prima prevede che, sussistendo determinate condizioni, le operazioni in derivati OTC collegate a titoli di credito coperti vengano escluse dall’obbligo di compensazione (cfr. art. 86 cpv. 3 AP-OInFi). La seconda che l’esclusione degli istituti di previdenza e delle fondazioni d’investimento per la previdenza professionale per la vecchiaia dall’obbligo di compensazione sia prorogata di un anno fino al 16 agosto 2018 (cfr. art. 133 AP-OInFi).

Gli adeguamenti al quadro normativo europeo sopra descritti sono finalizzati a garantire che gli operatori svizzeri del mercato non abbiano a subire svantaggi concorrenziali nel confronto con i loro concorrenti europei. Per i dettagli sulla nuova regolamentazione si rimanda ai commenti alle singole disposizioni (cfr. n. 2).

Come precedentemente evidenziato (cfr. n. 1.2), nell’UE sono in corso i lavori di parziale adeguamento del regolamento EMIR e di approvazione delle nuove disposizioni in materia di risanamento e risoluzione delle crisi delle controparti centrali. Questi adeguamenti però non sono ancora certi. Oggi come oggi quindi è difficile valutare se si renderà necessario un conseguente adeguamento dell’OInFi, se non addirittura della LInFi, ed eventualmente in quali termini. Il Consiglio federale continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione e all’occorrenza provvederà a proporre in tempi brevi modifiche dell’OInFi o della LInFi qualora risultasse necessario al fine di impedire svantaggi concorrenziali per i partecipanti svizzeri ai mercati finanziari.

Va inoltre segnalato che contestualmente alla modifica dell’OInFi qui proposta il Consiglio federale intende dare attuazione formale anche all’obbligo di commercio presso una piattaforma. Si tratta di un passo opportuno, in quanto anche a livello internazionale vige formalmente un analogo obbligo. Va tuttavia osservato che di fatto tale obbligo non potrà essere operativo fintanto che la FINMA, in virtù dell’articolo 113 LInFi, non avrà definito concretamente gli strumenti derivati che devono essere negoziati presso tale piattaforma.16

1.3 Diritto comparato

1.3.1 Regolamento delegato (UE) 2016/2251

Il regolamento (UE) 2016/225117 contiene le disposizioni esecutive in merito all’obbligo di scambio di garanzie per contratti derivati OTC non compensati centralmente. Il regolamento contiene in particolare disposizioni riguardanti il processo di gestione del rischio delle controparti e l’accordo di scambio di garanzie (art. 2 e 3), l’ammissibilità delle garanzie (art. 4–8), il calcolo e il versamento delle garanzie (art. 9–18), la gestione delle garanzie e la loro segregazione (art. 19 e 20), la valutazione delle garanzie (art. 21 e 22), l’esenzione dall’obbligo di scambio di garanzie (art. 23–31) e di trattamento delle operazioni infragruppo (art. 32–34).

In particolare va sottolineato che anche le azioni o quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) possono fungere da garanzie (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. r), a condizione che le quote o azioni abbiano una quotazione pubblica giornaliera e che l’OICVM investa di massima unicamente in attività ammissibili ai sensi del regolamento (cfr. art. 5 cpv. 1). Il merito

16 Cfr. Rapporto esplicativo OInFi, pag. 50.

17 Cfr. nota 5.