Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 14 pagine
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Modifica dell'ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie)
ambiti relativamente ai quali si potrebbero semplificare o strutturare in maniera più efficiente le disposizioni, attenuando i requisiti eccessivamente restrittivi e riducendo conseguentemente i costi. La Commissione europea ha comunicato l’intenzione di pubblicare a inizio 2017 una proposta di modifica del regolamento EMIR.
Infine, in data 28 novembre 2016 la stessa Commissione ha avanzato le sue proposte di nuove norme per il risanamento e la risoluzione delle crisi delle controparti centrali.14 Tuttavia, poiché l’UE ha lasciato intendere di voler tener conto a questo proposito delle norme internazionali attualmente in corso di elaborazione, non è ipotizzabile un’approvazione delle regole definitive da parte dell’UE prima della fine del 2017.
1.2 La normativa proposta
Con la presente modifica dell’OInFi si vogliono in primo luogo adeguare le disposizioni in materia di scambio di garanzie vigenti in Svizzera alla normativa corrispondente dell’UE, vale a dire al regolamento (UE) 2016/2251.15 Le modifiche possono essere sintetizzate come segue:
Le deroghe all’obbligo di scambio di garanzie sono allineate al quadro normativo dell’UE
e concretizzate (cfr. art. 100, 100a e 100b AP-OInFi). In particolare è stabilita la possibilità di rinunciare a uno scambio del margine iniziale se questo dovesse essere versato per la componente valutaria di currency swap (cfr. art. 100a cpv. 2 AP-OInFi). Inoltre,
sussistendo determinate condizioni, le operazioni in derivati OTC collegate a titoli di credito coperti sono escluse in tutto o in parte dall’obbligo di garanzia (cfr. art. 100a cpv. 3 AP-OInFi).
È concretizzato il momento del calcolo e del versamento del margine iniziale. In partico-
lare è stabilita, per il regolamento del versamento delle garanzie, l’applicabilità dei termini usuali sul mercato (cfr. art. 101 cpv. 3 AP-OInFi).
Sono concretizzate e rese meno severe le disposizioni concernenti il momento del cal-
colo e del versamento del margine di variazione. In base alla nuova regolamentazione, in determinate circostanze è consentito versare i margini di variazione anche entro due giorni operativi dal giorno del calcolo. Anche in questo caso è altresì stabilita, per la prestazione delle garanzie, l’applicabilità dei termini usuali sul mercato (cfr. art. 101a cpv. 3 AP-OInFi).
Riguardo al trattamento del versamento iniziale è previsto l’obbligo di detenere i margini
iniziali versati in contanti presso una banca centrale o presso una banca svizzera o estera (cfr. art. 102 cpv. 2 AP-OInFi). Inoltre è stabilito che i margini iniziali non versati in contanti possano essere detenuti da un terzo (cfr. art. 102 cpv. 3 AP-OInFi) e che il loro riutilizzo sia consentito solo a condizioni ben precise (cfr. art. 102 cpv. 4 AP-OInFi).
Le garanzie consentite sono ampliate, includendo anche le quote di fondi in valori mobi-
liari (cfr. art. 104 cpv. 1 lett. h AP-OInFi).
Sono rese meno severe le regole concernenti le ulteriori riduzioni di valore applicabili
alle garanzie. Nello specifico non occorre più procedere a un’ulteriore riduzione
dell’8 per cento se la valuta del margine di variazione versato in contante è diversa da quelle convenute nel contratto derivato, nell’accordo tipo di compensazione o nell’allegato relativo al supporto del credito per il margine di variazione (cfr. art. 105 cpv. 2 AP-OInFi).
La possibilità di rinunciare allo scambio di garanzie a fronte di operazioni transfrontaliere
è estesa a una serie di altri casi (cfr. art. 106 cpv. 2bise 2terAP-OInFi).
14 Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3747_it.htm
15 Per i dettagli cfr. n. 1.3.