Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/11: Modifica dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie) · 14 pagine
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Modifica dell'ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (scambio di garanzie)
di variazione versato in contante è diversa da quelle convenute nel contratto derivato, nell’accordo tipo di compensazione o nell’allegato relativo al supporto del credito per il margine di variazione. La lettera a corrisponde all’allegato II paragrafo 5 del regolamento (UE) 2016/2251. La lettera b corrisponde all’allegato II paragrafo 4 al regolamento (UE) 2016/2251. Ciascuna delle parti può scegliere una valuta della risoluzione diversa. Se non viene indicata una valuta della risoluzione, la riduzione si applica al valore di mercato di tutte le attività costituite come garanzia, così come previsto anche dal diritto europeo (cfr. allegato II paragrafo 5 del regolamento [UE] 2016/2251).
Art. 106 cpv. 2bis e 2 ter
Ai fini di un allineamento con l’articolo 31 del regolamento (UE) 2016/2251, all’articolo 106 capoversi 2bise 2terviene inserita una disposizione derogatoria concernente le operazioni in derivati con controparti in Paesi terzi in cui l’applicabilità giuridica degli accordi di compensazione o la protezione delle garanzie non può essere assicurata.
In concreto, ai sensi del capoverso 2bisla controparte svizzera ha il diritto di rinunciare al versamento dei margini iniziali e di variazione a favore della controparte estera se a) la controparte estera è stata costituita o è domiciliata in una giurisdizione in cui non sono giuridicamente applicabili gli accordi di compensazione o di garanzia o b) gli accordi di separazione delle garanzie non corrispondono a standard internazionali riconosciuti.
Inoltre, ai sensi del capoverso 2terla controparte svizzera può rinunciare alla raccolta dei margini iniziali e di variazione da parte della controparte estera se a) quest’ultima è stata costituita o è domiciliata in una giurisdizione in cui (1) non sono applicabili gli accordi di compensazione o di garanzia e (2) gli accordi di separazione delle garanzie non corrispondono a standard internazionali riconosciuti. Tale rinuncia presuppone altresì che un organo indipendente abbia dimostrato attraverso una verifica giuridica che l’accettazione dei margini iniziali e di variazione da parte della controparte estera conformemente alle disposizioni della LInFi o dell’OInFi non sia possibile. Tale verifica giuridica può essere effettuata non solo da un terzo indipendente, ma pure da un ufficio interno indipendente. Infine è pure necessario che il rapporto tra le transazioni non garantite, sia in corso che concluse dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di raccolta dei margini iniziali e di variazione e tutte le operazioni in derivati OTC sia inferiore al 2,5 per cento; le operazioni infragruppo non sono incluse nel calcolo. Il calcolo va fatto sulla base degli importi nominali. Se queste quattro condizioni non sono soddisfatte, non è possibile rinunciare alla raccolta dei margini iniziali e di variazione della controparte estera, anche nel caso in cui la controparte svizzera avesse la facoltà di rinunciarvi conformemente al capoverso 2bis. In tale situazione alla controparte estera vanno richieste garanzie basate sui valori lordi.
In tutti questi casi imporre il versamento di garanzie sarebbe contrario tanto al significato quanto allo scopo della regolamentazione sulle garanzie. Un discostamento della normativa svizzera penalizzerebbe inoltre la competitività dei partecipanti svizzeri al mercato finanziario rispetto ai loro concorrenti europei.
Art. 131 cpv. 5 e 5bis
Cpv. 5
In linea con l’articolo 36 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/2251 e a fini di armonizzazione con l’articolo 100 capoverso 3, in cui si prende ora a riferimento l’anno solare, l’articolo 131 capoverso 5 non specifica più le date finali degli intervalli di tempo. Il primo intervallo termina quindi automaticamente il 31 dicembre di ogni anno. L’obbligo per l’anno successivo risulta dal nuovo articolo 100 capoverso 3. In riferimento alla lettera a va sottolineato che la