Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 16 pagine

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Capoverso 2

BL fa riferimento all’articolo 64a capoverso 3 LAMal secondo cui l’esattezza dei dati comunicati dall’assicuratore al Cantone viene confermata dall’organo di revisione designato dal Cantone. In questo modo la LAMal sancisce che è il Cantone a designare l’organo di revisione che verifica i dati ad esso inoltrati. La prassi attuale è purtroppo ben diversa, anche a causa dell’interpretazione fuorviante nella OAMal: in violazione dell’articolo 64a capoverso 3 LAMal è l’assicuratore a designare l’organo di revisione. Spesso è sempre quest’ultimo a verificare anche il bilancio annuale dell’assicuratore e nel caso in cui il Cantone non dovesse essere d’accordo con l’organo di revisione, potrebbe designarne un altro ma a proprie spese. Reputando questa prassi sbagliata, BL richiede lo stralcio del riveduto articolo 105j capoverso 2. Ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3 LAMal, infatti, il Cantone deve designare l’organo di revisione incaricato di confermare l’esattezza e la completezza dei dati comunicatigli dagli assicuratori e tale organo di revisione può differire da quello sancito ai sensi dell’articolo 25 della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12). Infine, i costi dell’organo di revisione dovrebbero essere a carico dell’assicuratore.

Articolo 105k Pagamenti dei Cantoni agli assicuratori

Capoverso 1

La CDS e diversi Cantoni dichiarano che sarebbe impegnativo se i Cantoni dovessero comunicare i dati personali degli assicurati dopo che questi ultimi hanno ricevuto i certificati di carenza dei beni dagli assicuratori. Per questo richiedono che sia mantenuta la condizione potestativa o che, in alternativa, sia stralciato il capoverso.

Santésuisse dichiara che la condizione potestativa non apporta alcun vantaggio agli assicuratori, ma nemmeno l’obbligo dei Cantoni proposto avrebbe particolari benefici dal loro punto di vista. Il capoverso potrebbe quindi essere stralciato senza bisogno di sostituzioni.

Capoverso 3

La CDS, diversi Cantoni e santésuisse richiedono di modificare la prima frase, analogamente all’articolo 64a capoverso 5 LAMal, come segue: l’assicuratore restituisce al Cantone l’85 per cento di tale riduzione del premio. L’espressione «deduce […] dal conteggio finale» potrebbe essere mal interpretata.

JU è d’accordo con le proposte di modifica della CDS e di santésuisse, ma reputerebbe appropriato che l’assicuratore restituisse il 100 per cento al Cantone, in quanto il credito sarebbe ridotto del 100 per cento.

NE richiede di mantenere al 100 per cento le restituzioni di crediti che il Cantone ha assunto al 100 per cento.

Curafutura fa presente che il credito ai sensi dell’articolo 64a capoverso 3 LAMal può essere più basso della riduzione del premio accordata dal Cantone. Questi casi dovrebbero essere disciplinati in un nuovo capoverso come segue: «Se il credito comunicato dall’assicuratore nel conteggio finale è più basso rispetto alla riduzione del premio accordata dal Cantone, l’assicuratore deduce l’85 per cento di tale credito dal suo prossimo conteggio finale».

Articolo 106b Notifiche del Cantone

La CDS, diversi Cantoni e santésuisse richiedono di mantenere la formulazione vigente. Poiché il premio è dilazionabile e ciò si ripercuote anche sulla riduzione dei premi, non cambierebbe nulla anche se il Cantone dovesse comunicare all’assicuratore la riduzione dei premi per mese e il periodo nel quale è accordata.