Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 16 pagine
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Curafutura et santésuisse avanzano altre proposte riguardanti l’assunzione della quotaparte cantonale per le spese ospedaliere dei lavoratori distaccati all’estero e le persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica.
Modifiche del capitolo «Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi»
La maggioranza dei partecipanti è soddisfatta del fatto che le modifiche richieste dalla CDS e da santésuisse in linea di massima siano accolte. Oltre a queste, sono state presentate anche altre singole modifiche.
Modifiche in base alla sentenza del Tribunale federale secondo cui i premi devono essere riscossi su base giornaliera
Non viene messo in dubbio il fatto di modificare il calcolo dell’effettivo degli assicurati. Le modifiche al capitolo «Riduzione dei premi da parte dei Cantoni» sono respinte perché nessun partecipante si è espresso in tal senso.
Importo restante dalla correzione dei premi
Tutti i partecipanti sono favorevoli a questa disposizione.
4.2 Osservazioni sui singoli articoli dell’avamprogetto
Articolo 6 Persone a beneficio di privilegi in virtù del diritto internazionale
Capoverso 3
GE sostiene che si debba precisare la cerchia di persone che possono richiedere l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria, auspicando che la nozione «i loro familiari» sia più esplicita, in modo da chiarire, per esempio, se un concubino o il coniuge dello stesso sesso soggiace alle suddette disposizioni.
Capoverso 4
Il capoverso 4 prevede che le persone assicurate insieme a una persona di cui ai capoversi 1 o 3 [….] possano, a certe condizioni, richiedere di essere esentate dall’obbligo d’assicurazione. Considerando la formulazione del capoverso 4, BE parte dal principio che i familiari o altre persone autorizzate ad accompagnare il titolare principale che ottengono il permesso Ci in cambio della loro carta di legittimazione per esercitare un’attività lucrativa possano anch’esse essere esentate dall’assicurazione malattie obbligatoria. Dal rapporto esplicativo emerge che queste persone non sono soggette all’assicurazione malattie obbligatoria. BE richiede quindi che il capoverso 4 sia completato come segue: «le persone assicurate insieme a una persona […], e che non rientrano tra quelle di cui all’articolo 22 capoverso 3 OSOsp, sono, a domanda, esentate dall’obbligo d’assicurazione […]». È infatti indispensabile aggiungere questa precisazione per i servizi cantonali competenti e le persone coinvolte al fine di non contravvenire all’articolo 22 capoversi 3 e 5 OSOsp.
Osservazioni comuni ai capoversi 3 e 4 Pareri favorevoli
BE è favorevole al fatto che questa disposizione sia adeguata alle modifiche del 1° gennaio 2016 della OSOsp evitando in questo modo divergenze tra le due ordinanze.