Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 16 pagine
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dei fornitori di prestazioni la soluzione è perfettamente adeguata, sebbene i costi di gestione dell’Istituzione comune LAMal saranno a carico dei Cantoni.
BS propone che i costi delle prestazioni di questi assicurati siano inclusi nel calcolo dei premi della regione di Basilea Città.
Pareri contrari
AG è contrario all’articolo 49a LAMal riveduto, che trasferisce le spese ai Cantoni.
Capoverso 3 Pareri contrari
Secondo VD ciò comporta una ricaduta delle spese sui Cantoni che, alla luce in particolare delle altre disposizioni modificate dell’articolo 36b, risulta poco adeguata. Sinora infatti queste spese erano assunte al 100 % dagli assicuratori malattie. VD teme inoltre un aumento dei costi amministrativi per i fornitori di prestazioni.
Secondo curafutura, la determinazione dell’ultimo Cantone di residenza dei lavoratori distaccati implica delle fasi amministrative aggiuntive e non sempre è possibile trovarlo. Curafutura propone quindi di adottare una soluzione simile a quella esposta al capoverso 2 e auspica che i Cantoni assumano congiuntamente la quotaparte cantonale.
Santésuisse suggerisce di disciplinare anche i casi in cui non si è a conoscenza dell’ultimo Cantone di residenza, proponendo che solo in questi casi i Cantoni debbano assumere congiuntamente la quotaparte cantonale.
Capoverso 4 Pareri favorevoli
VD ritiene che questo capoverso colmi una lacuna della LAMal. Questa soluzione è perfettamente soddisfacente dal punto di vista dei fornitori di prestazioni e non genera aumenti di spese per i Cantoni. Come già indicato, sarebbe stato tuttavia più ragionevole applicare questa logica a tutti gli assicurati di cui agli ariticoli 4 e 5 OAMal.
Pareri contrari
Secondo curafutura e santésuisse, i Cantoni dovrebbero assumere la quotaparte cantonale anche per lavoratori distaccati all’estero e persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica al di fuori dell’UE. Si dovrebbe quindi trovare una soluzione analoga a quella del capoverso 2.
Articolo 37 Assunzione dei costi in caso di assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni per persone assicurate all’estero
Questo articolo non è stato oggetto di osservazioni da parte dei partecipanti alla consultazione.
Articolo 91 Graduazione dei premi
Questo articolo non ha dato luogo a discussioni.
Articolo 99 Assicurazioni con scelta limitata dei fornitori di prestazioni
L’USS ritiene che questa disposizione sia centrale e che non debba essere stralciata per nessun motivo.