Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 16 pagine

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Ritiene che la precisazione sulla copertura assicurativa equivalente (concerne soltanto i testi tedesco e francese) apporti maggiore chiarezza nell’applicazione della disposizione e si esprime quindi favorevolmente in tal proposito.

BE considera giustificata l’aggiunta riguardante l’irrevocabilità dell’esenzione o la rinuncia all’esenzione, perché dal momento in cui le persone interessate non beneficiano di nessun privilegio in virtù del diritto internazionale o vi hanno rinunciato, non c’è alcun motivo di permetter loro di tornare sui propri passi in materia di assicurazione. Anche secondo VD la precisazione del carattere definitivo della scelta è assolutamente opportuna.

Secondo GE è consigliabile precisare la scadenza entro la quale la domanda deve essere depositata.

Secondo il vigente capoverso 3 alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo competente dell'organizzazione internazionale che dia tutte le informazioni necessarie. Con la modifica, invece, va presentato un attestato scritto dell’organo competente del «beneficiario istituzionale». BE critica il fatto che questa modifica non sia illustrata nel rapporto esplicativo e risulti poco chiaro cosa si intenda per «beneficiario istituzionale». Vista la chiarezza del vigente capoverso 3, BE ritiene che lo si debba riprendere ai capoversi 3 e 4, adattandolo alla nuova dicitura di «organizzazione intergovernativa o istituzione internazionale» o che sia precisato ai capoversi 3 e 4.

Secondo BE, durante l’attuazione del vigente capoverso 3, sorge spesso il quesito sull’interpretazione del concetto di «tutte le informazioni necessarie» che devono essere fornite dall’organizzazione internazionale, con il risultato che attualmente queste attestazioni contengono le informazioni più disparate. Ciò fa sì che spesso i servizi cantonali competenti siano costretti a chiedere un altro attestato rispetto a quello che è già stato presentato, aumentando così il carico di lavoro amministrativo. Per questo motivo BE chiede che ai capoversi 3 e 4 sia precisato quale deve essere il contenuto dell’attestato scritto.

Pareri contrari

VD ritiene che, dal punto di vista dei fornitori di prestazioni, l’aumento delle eccezioni all’obbligo d’assicurazione derivante dalla LAMal e il conseguente aumento dei potenziali assicurati esentati domiciliati in Svizzera complichi ancora di più la gestione amministrativa di questi pazienti (identificazione dei pazienti interessati, richiesta di un evenutale deposito, possibili conflitti con l’assicuratore malattie, richiesta di un’attestazione d’equivalenza, ecc.).

Articolo 19a Ripartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale

La CDS e diciassette Cantoni (AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, TG, TI, ZH) propongono di fissare nell’OAMal che l’Istituzione comune LAMal sia tenuta a stabilire un regolamento per un’attuazione conforme alla legge della ripartizione dei contributi cantonali, considerando in particolare la verifica della contabilità il controllo delle prestazioni, lo svolgimento del rimborso degli anticipi e il diritto di ricorso dei Cantoni.

L’Istituzione comune LAMal è d’accordo sul fatto che le sia attribuita la competenza di disciplinare la procedura attraverso un regolamento. Senesuisse, invece, esprime scetticismo sulla necessità di un regolamento dettagliato sulla procedura gestito dall’Istituzione comune LAMal.

Inoltre, la CDS e sedici Cantoni (AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, TG, ZH) reputano che i costi, stimati a circa 200 000 franchi annui, sostenuti dall’Istituzione comune per l’esecuzione dei compiti, siano decisamente troppo elevati rispetto al volume finanziario da gestire. Questo è quanto è constato sulla base delle esperienze dei Cantoni con il controllo delle prestazioni.

BE chiede che i costi attribuiti ai Cantoni dalla revisione del 30 settembre 2016 della LAMal siano precisati e che si indichi il numero di casi interessati in Svizzera. BE propone inoltre che