Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/26: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) · 16 pagine
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sia la Confederazione a farsi carico delle spese amministrative dell’Istituzione comune LAMal in luogo dei Cantoni.
Articolo 22 Contenzioso
Questo articolo non è stato oggetto di osservazioni da parte dei partecipanti alla consultazione.
Articolo 23
La USS si esprime favorevolmente riguardo agli adeguamenti proposti. In merito a questo articolo non sono pervenuti altri pareri espliciti.
Articolo 29 Effettivo medio degli assicurati
BE richiede di specificare che gli assicuratori sono tenuti a sommare i giorni di assicurazione dell’anno in questione per calcolare gli effettivi medi degli assicurati che devono essere comunicati.
Articolo 36a Assunzione dei costi in caso di cooperazione transfrontaliera
Pareri favorevoli
La CDS e diciassette Cantoni (AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, TG, TI, ZH) accolgono favorevolmente la possibilità fornita a Cantoni e ad assicuratori dalle nuove disposizioni dell’OAMal di seguire in modo duraturo i progetti pilota in corso e per il lancio di nuovi programmi di cooperazione transfrontaliera, che tuttavia dovrebbero poter essere approvati dai Cantoni stessi. Nell’articolo 34 LAMal, infatti, non è indicato in nessun punto che l’autorizzazione di questi programmi è appannaggio esclusivo della Confederazione. I partecipanti sopracitati, quindi, propongono di modificare in tal senso il testo dell’articolo 36a OA-Mal.
BS propone che l’assunzione dei costi delle prestazioni in caso di cooperazione transfrontaliera sia stabilita attraverso contratti fra Cantoni di frontiera, assicuratori malattie e fornitori di prestazioni e di sostituire il termine «programma» con «contratto». BS propone inoltre di modificare l’articolo 36a capoverso 3 lettera d OAMal facendo sì che per i fornitori di prestazioni stranieri sia sufficiente un’autorizzazione nel Paese dove operano per fatturare a carico dell’assicurazione sociale svizzera. Ciò sarebbe molto più utile che esigere che essi soddisfino le condizioni imposte dal diritto svizzero.
SO reputa che le disposizioni di esecuzione nell’ambito della cooperazione transfrontaliera siano adeguate e che si iscrivano nella continuità delle disposizioni già esistenti sui progetti pilota.
AG solleva il dubbio che questo articolo potrebbe causare delle difficoltà attuative per quanto riguarda l’elenco degli assicurati in mora e si interroga su come i fornitori di prestazioni stranieri vengano informati di un’eventuale sospensione delle prestazioni.
L’USS e il PS supportano l’articolo 36a capoverso 3 lettre b OAMal, che prevede che gli assicurati non possono essere obbligati a farsi curare all’estero. Il PS sottolinea che ciò è essenziale per arginare le violazioni nel contesto dell’allentamento del principio di territorialità.