Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/27: Revisione parziale della legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e abrogazione della legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali: avvio della procedura di consultazione · 15 pagine
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4.1.4 Articolo 3: Beneficiari
Swisspeers e Swissmechanic chiedono che l’articolo 3 venga modificato. Oltre che alle banche, per ottenere crediti e mutui ci si dovrebbe poter rivolgere anche alle piattaforme di lending, che permettono alle PMI di attingere direttamente a finanziamenti privati e istituzionali. Nel caso di un’estensione dell’articolo 3, il ruolo svolto dalle cooperative di fideiussione resterebbe immutato: potrebbero però contrarre fideiussioni per garantire anche i finanziamenti reperiti tramite piattaforme di lending, non soltanto i crediti bancari. Secondo Swissmechanic questa liberalizzazione agevolerebbe considerevolmente il libero flusso dei capitali, e perciò oltre ad aiutare le PMI aprirebbe il mercato anche ad altri investitori.
AG auspica che, in considerazione degli sviluppi in atto sul mercato creditizio, concernenti ad esempio il crowdfunding, si valuti una modifica dell’articolo 3 che permetta la concessione di fideiussioni anche per crediti ottenuti da istituti non bancari, operazioni di leasing o forme diverse di finanziamento.
Anche secondo GL e CF OST-SUD andrebbe corretta l’attuale esplicita limitazione del campo d’applicazione, che consente soltanto operazioni con le banche, così da permettere la concessione di fideiussioni anche per i finanziamenti ottenuti da istituti non bancari.
BG SAFFA rileva che, nel caso in cui l’articolo 1 fosse modificato per includere strumenti di finanziamento alternativi, anche la prima frase dell’articolo 3 andrebbe completata nel modo seguente: «…o si avvalgono di altri strumenti equivalenti a questi ultimi, alternativi e riconosciuti».
4.1.5 Articolo 4: Condizioni di riconoscimento
Cpv. 1 lett. c
BG SAFFA rileva che nel caso in cui gli articoli 1 e 3 fossero modificati per includere strumenti di finanziamento alternativi, anche l’articolo 4 capoverso 1 lettera c andrebbe completato nel modo seguente: «…indipendenti dai creditori o dai partner di finanziamento …»
4.1.6 Articolo 6: Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura delle perdite
Cpv. 1
CF OST-SUD non ha nulla da obiettare in relazione ai contenuti della proposta di modifica dell’articolo 6. Accetta la decisione del Parlamento di aumentare il limite di fideiussione, anche se dal suo punto di vista non sarebbe necessario. L’ammontare medio degli importi per cui sono richieste le fideiussioni alle quattro organizzazioni riconosciute si situerebbe molto al di sotto degli attuali 500 000 franchi. È quanto risulta anche dalle cifre presentate nel rendiconto 2016 della banca di fideiussione del Baden-Württemberg con sede a Stoccarda. In quel caso il limite di impegno è fissato a 1,25 milioni di euro, ma la media degli importi oggetto delle richieste è 242 600 euro.
BG SAFFA è disposta ad accettare un innalzamento del limite di fideiussione, anche se esso non corrisponde ai bisogni effettivi delle sue utenti.
GL ritiene che raddoppiare il limite di fideiussione per portarlo a un milione di franchi sia inutile, perché non corrisponderebbe a una reale esigenza del mercato.
AG si pone criticamente nei confronti dell’innalzamento del limite di fideiussione: dubita che sia conciliabile con l’esigenza di destinare le fideiussioni sostenute dallo Stato soprattutto al finanziamento delle imprese medio-piccole e di quelle più giovani.