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Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 12 pagine

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6 Il perito in materia di previdenza professionale conferma all’autorità di vigilanza il sufficiente finanziamento secondo l’articolo 53ebis.

Art. 53ebisRipresa di effettivi di beneficiari di rendita

1 Gli istituti di previdenza possono riprendere effettivi di beneficiari di rendita per continuarne autonomamente la gestione solo se i relativi impegni sono finanziati in misura sufficiente e sono disponibili i necessari accantonamenti e riserve attuariali e finanziari.

2 L’autorità di vigilanza verifica se le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte e approva la ripresa mediante decisione. Comunica la decisione all’autorità di vigilanza precedentemente competente e al fondo di garanzia.

3 L’autorità di vigilanza veglia a che l’istituto di previdenza possa onorare in qualsiasi momento gli impegni relativi alle rendite e che gli accantonamenti e le riserve secondo il capoverso 1 rimangano allocati all'effettivo di beneficiari di rendita ripreso. Può ordinare misure in tal senso.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli per la ripresa e la gestione di effettivi di beneficiari di rendita, in particolare i requisiti concernenti il sufficiente finanziamento degli impegni relativi alle rendite, il tipo di accantonamenti e l’entità degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Può emanare disposizioni relative all’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza e disciplinare il coinvolgimento dell’ufficio di revisione.

5 La Commissione di alta vigilanza può emanare direttive sulla ripresa di effettivi di beneficiari di rendita.

Art. 56 cpv. 1 lett. i

1 Il fondo di garanzia:

i. riscuote presso gli istituti di previdenza la tassa di vigilanza di cui all'articolo 64c capoverso 1 lettera a per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza sulle autorità di vigilanza e la trasferisce, previa deduzione di un importo a copertura dei propri oneri, alla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

Art. 61 cpv. 3, terzo periodo

3 ... I suoi membri non possono far parte del Governo cantonale né esercitare una funzione nella pubblica amministrazione.