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Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 12 pagine
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1bis La cassa di compensazione cantonale può essere gestita in quanto parte di un istituto cantonale delle assicurazioni sociali, se esso ha carattere di ente autonomo di diritto pubblico.
2 Il decreto cantonale deve essere approvato dalla Confederazione e contenere disposizioni su:
c. l’istituzione di eventuali agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;
f. l'approvazione del conto annuale e del rapporto di gestione della cassa di compensazione;
g. l’istituzione della commissione di vigilanza nonché le dimensioni, la composizione e le competenze della stessa.
Art. 63 cpv. 3, 4bis, 4ter e 5, primo e secondo periodo
3 Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell'ambito della presente legge.
4bis Per l'esecuzione dei compiti di cui ai capoversi 1, 2, 3 e 4, le casse di compensazione sono vincolate esclusivamente alle istruzioni dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 72.
4ter Chi affida compiti garantisce che i relativi costi a carico delle casse di compensazione siano interamente coperti.
5 Le casse di compensazione possono affidare a terzi l'esecuzione di determinati compiti, in particolare la predisposizione dei sistemi d'informazione necessari per l'esecuzione della presente legge. A tal fine necessitano dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. …
Art. 65 cpv. 2
2 Le casse di compensazione cantonali possono avere agenzie.
Art. 66 Gestione dei rischi e della qualità, sistema di controllo interno
1 Le casse di compensazione rilevano, limitano e sorvegliano i principali rischi connessi all'attuazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (gestione dei rischi).
2 Esse impiegano un sistema di gestione della qualità e istituiscono un sistema di controllo interno per la sorveglianza della propria attività.
3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sui requisiti minimi richiesti per la gestione dei rischi, la gestione della qualità e il sistema di controllo interno.
Art. 66a Principi di gestione
1 Il gerente della cassa e il suo rappresentante godono di una buona reputazione, garantiscono un'attività irreprensibile e dichiarano le proprie relazioni d'interesse.