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Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 12 pagine

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d. la gestione dei rischi, il sistema di gestione della qualità e il sistema di controllo interno di cui all'articolo 66 sono realizzati.

2 L’ufficio di revisione presenta all'autorità di vigilanza, conformemente alle istruzioni di quest'ultima, un rapporto sulle revisioni delle casse.

3 Esso notifica senza indugio all'autorità di vigilanza eventuali constatazioni concernenti reati, gravi irregolarità o violazioni dei principi di una gestione irreprensibile.

4 Il Consiglio federale può incaricare l’autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolari relative all'esecuzione delle revisioni delle casse.

Art. 68b Controllo dei datori di lavoro

1 Periodicamente si dovrà controllare se i datori di lavoro affiliati alla cassa di compensazione applicano le disposizioni legali. Il controllo può essere eseguito da:

a. un'impresa di revisione che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 68;

b. un ufficio speciale della cassa di compensazione o un'organizzazione specializzata delle casse di compensazione;

c. l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

2 Per la presentazione dei rapporti e l'obbligo di notifica si applica per analogia l’articolo 68a capoversi 2 e 3.

3 Il Consiglio federale può incaricare l’autorità di vigilanza di emanare prescrizioni particolari relative al controllo dei datori di lavoro.

Art. 69 cpv. 4

4Abrogato

Art. 72 Autorità di vigilanza

Il Consiglio federale designa l'autorità di vigilanza.

Art. 72a Compiti dell'autorità di vigilanza

1 L'autorità di vigilanza sorveglia l'esecuzione della presente legge e gestisce l'attuazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti mediante obiettivi e parametri di riferimento.

2 Garantisce un'attuazione efficace, di elevata qualità e uniforme dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, nell'interesse dei contribuenti e dei beneficiari di rendita. Adempie in particolare i seguenti compiti:

a. valuta sistematicamente i rapporti sulle revisioni e i rapporti degli organi esecutivi relativi alla loro gestione e adotta le misure eventualmente necessarie;

b. sorveglia la gestione dei rischi, il sistema di gestione della qualità e il sistema di controllo interno delle casse di compensazione;