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Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 12 pagine

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2 Le casse di compensazione presentano periodicamente all'autorità di vigilanza un rapporto di gestione e un rapporto con gli indicatori necessari per l'esercizio della vigilanza. L'autorità di vigilanza prescrive la forma e il contenuto dei rapporti che le devono essere presentati.

Art. 67 Regolamento dei conti e dei pagamenti; contabilità e presentazione dei conti

1 Per la presentazione dei conti da parte delle casse di compensazione vige il principio della trasparenza.

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle modalità per la garanzia della trasparenza. In particolare disciplina come:

a. impostare il regolamento dei conti e dei pagamenti delle casse di compensazione con i datori di lavoro, le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i beneficiari di rendite, da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensazione, dall'altra parte;

b. indicare e finanziare le spese di amministrazione;

c. impostare la contabilità e la presentazione dei conti delle casse di compensazione.

3Il conto annuale consta del bilancio, del conto economico e dell'allegato.

Art. 68 Revisioni delle casse

1 Ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, deve essere sottoposta a revisione da parte di un'impresa di revisione abilitata secondo la legge del 16 dicembre 20053 sui revisori.

2 L'impresa di revisione non deve partecipare alla gestione della cassa né, nel caso delle casse di compensazione professionali, eseguire per conto delle associazioni fondatrici altri compiti che le revisioni delle casse. Essa deve dedicarsi esclusivamente all'attività di revisione e offrire sotto tutti gli aspetti garanzia assoluta di eseguire le revisioni in modo ineccepibile e oggettivo.

3 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari sui requisiti richiesti all’ufficio di revisione in aggiunta alle condizioni di abilitazione di cui al capoverso 1.

Art. 68a Compiti dell'ufficio di revisione

1 L'ufficio di revisione verifica se:

a. la contabilità e il conto annuale sono conformi alle disposizioni legali;

b. l'organizzazione e la gestione sono conformi alle disposizioni legali;

c. i principi di gestione di cui all'articolo 66a capoverso 1 sono rispettati;

3 RS 221.302