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Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 12 pagine
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Art. 49terScambio elettronico di dati
1 Il Consiglio federale disciplina lo scambio elettronico di dati tra:
a. gli organi esecutivi;
b. gli organi esecutivi e terzi, se una legge federale prevede un tale scambio.
2 Esso può delegare il disciplinamento dello scambio di dati all'autorità di vigilanza.
Art. 50b cpv. 1 lett. b ed e
1 Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4):
b. le casse di compensazione, le agenzie da esse designate, gli uffici AI e l'ufficio federale competente, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI;
e. gli organi esecutivi competenti per le prestazioni complementari;
Art. 54
Abrogato
Art. 58 cpv. 3 e 4 lett. e
3Abrogato
4 Al comitato direttivo incombe:
e. l'approvazione del conto annuale e del rapporto di gestione.
Art. 60, rubrica nonché cpv. 1bis e 1ter
Scioglimento e fusione
1bis Le casse di compensazione professionali costituiscono riserve tali da consentire la copertura dei costi di uno scioglimento o di una fusione.
1ter Se una cassa di compensazione professionale è sciolta, il Consiglio federale può imporre a un’altra cassa di compensazione di assumerne la gestione, nel caso in cui non sia possibile trovare un'altra soluzione. La cassa che assume la gestione è adeguatamente indennizzata a tal fine. L'indennità è a carico della cassa sciolta e, sussidiariamente, delle sue associazioni fondatrici.
3 Il Consiglio federale emana le disposizioni particolari relative alle riserve e al loro ammontare nonché allo scioglimento o alla fusione delle casse di compensazione professionali.
Art. 61 cpv. 1, 1bis e 2 lett. c, f e g
1 Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo cantonale di diritto pubblico.