Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 56 pagine
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ca quotidiana, essa dovrebbe avvenire entro un anno dalla notifica dei dati di cui all’articolo 1. Per i dati di cui all’articolo 1 deve valere un termine di 12 settimane. Santésuisse afferma che per i cosiddetti incidentalomi una notifica entro quattro settimane non è ragionevole e propone un termine di notifica di sei-nove mesi per i codici D37–D48. KSGRK e KKS-CES si esprimono a favore di un’ottimizzazione dei termini per una pubblicazione in tempo utile di dati su incidenza, sopravvivenza e cause di morte. Al proposito, rimandano ai commenti e alle proposte di modifica concernenti gli articoli 4, 16, 21, 22 e 40 nel parere di SKKR.
4.1.5 Articolo 5 Identificazione delle persone e delle istituzioni soggette all’obbligo di notifica
Art. 5 Identificazione delle persone e delle istituzioni soggette all’obbligo di notifica
1 Le persone soggette all’obbligo di notifica devono trasmettere i seguenti dati per la loro identificazione:
a. nome e cognome;
b. numero di telefono;
c. indirizzo e indirizzo di posta elettronica.
2 Le istituzioni soggette all’obbligo di notifica devono trasmettere i seguenti dati per la loro identificazione:
a. nome dell’istituzione nonché eventualmente reparto e funzione della persona notificante;
b. nome e cognome della persona di contatto competente;
c. numero di telefono;
d. indirizzo e indirizzo di posta elettronica.
3 Le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica assicurano l’attività di notifica in seno al proprio istituto.
4 Esse sono responsabili per l’adempimento dell’obbligo di notifica.
SPOG e SKKR chiedono che sia obbligatorio indicare la funzione della persona notificante perché secondo loro è importante in caso di domande e per valutare la qualità dei dati. Per il capoverso 2 lettera a propongono quindi la formulazione seguente: «nome dell’istituzione, del reparto e della funzione della persona notificante». AG auspica una precisazione dei capoversi 3 e 4 affinché sia chiaro quando sono i medici a essere responsabili e quando lo è l’istituzione.
Pareri relativi ai commenti
In merito al riferimento al diritto in materia di epidemie contenuto nei commenti al capoverso 4, AG dichiara che i disciplinamenti si distinguono in due punti decisivi. In primo luogo: l’articolo 12 capoverso 1 della legge sulle epidemie (LEp) definisce con gli stessi termini i soggetti dell’obbligo di notifica, ma non specifica che è il Consiglio federale a stabilire la cerchia delle persone e delle istituzioni soggette all’obbligo di notifica (come nell’art. 3 cpv. 3 lett. a LRMT). In secondo luogo: l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza sulle epidemie (OEp) recita che «gli ospedali e le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario nonché i laboratori sono tenuti a garantire l’attività di dichiarazione al loro interno». Almeno per interpretazione, se ne può dedurre che i medici, citati nell’articolo 12 capoverso 1 LEp, sono responsabili per l’adempimento dell’obbligo di notifica soltanto se non lavorano per un’istituzione e sono quindi attivi in proprio. Nell’articolo 5 capoverso 3, l’ORMT afferma però che devono essere «le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica» ad assicurare l’attività di notifica in seno al proprio istituto. I medici sono dunque per legge obbligati e responsabili anche se lavorano per un’istituzione. Questa precisazione concernente i commenti deve figurare anche nell’atto normativo, soprattutto per i casi in cui il Consiglio federale non stabilisce in dettaglio la cerchia delle persone e delle istituzioni soggette all’obbligo di notifica. ISPM BE, KSGRK, SKKR e SPOG scrivono che