Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 56 pagine

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4.2.2 Articolo 10 Dati degli ospedali

Art. 10 Dati degli ospedali

1Gli ospedali notificano entro il 31 maggio al registro dei tumori competente i dati sui pazienti:

a. che nel corso dell’anno civile precedente sono stati sottoposti a trattamenti in ambito stazionario; e

b. di cui è stata registrata come diagnosi principale o secondaria una malattia tumorale soggetta all’obbligo di notifica.

2 La notifica va inviata al registro dei tumori nel cui territorio di pertinenza ha sede l’ospedale. Le persone che al momento

dell’ammissione in ospedale non hanno ancora compiuto 19 anni vanno notificate al registro dei tumori pediatrici.

3 La notifica include i seguenti dati:

a. sul paziente:

1. cognome e nome,

2. indirizzo,

3. numero d’assicurato,

4. sesso,

5. data di nascita,

6. data dell’ammissione e della dimissione,

7. diagnosi principale e secondaria secondo l’ICD;

b. unità organizzativa dell’ospedale.

4 Per la notifica, gli ospedali utilizzano le stesse fonti di dati che hanno consultato per la statistica medica degli stabilimenti ospedalieri di cui al numero 62 dell’allegato dell’ordinanza del 20 giugno 1993 sulle rilevazioni statistiche.

KR GR/GL rimanda qui al commento all’articolo 7. In merito all’età di cui all’articolo 2, ISPM BE, SKKR e SPOG ripetono quanto chiesto per l’articolo 8. NW e OW scrivono che per i «dati per la registrazione delle malattie tumorali non notificate» (qui i dati degli ospedali) devono essere soddisfatti gli obblighi d’informazione di cui all’articolo 6 capoverso 1 LRMT affinché le persone interessate possano fare opposizione. Nel caso in cui medici violino il loro obbligo d’informazione e di notifica, non solo l’obbligo di notifica al registro ma anche quello di informare la persona interessata deve essere adempiuto in via sussidiaria da altri servizi. Al proposito, rimandano ai loro commenti al nuovo capoverso 5 che propongono per l’articolo 12. SGMO constata che l’ospedale è citato quale organizzazione soggetta all’obbligo di notifica e così facendo il lavoro di documentazione è assegnato all’organizzazione attiva a livello clinico. Sarebbe tuttavia meglio che la raccolta di dati restasse di competenza dei registri dei tumori, che finora hanno svolto un lavoro di qualità.

Secondo KR VD, la formulazione dell’articolo 10 capoverso 1 può far pensare che le malattie tumorali diagnosticate o trattate ambulatorialmente o in istituti diversi da un ospedale non debbano essere notificate, ciò che provocherebbe una considerevole lacuna nella registrazione delle malattie oncologiche in Svizzera. Per il capoverso 1 si auspica la seguente modifica: «Le persone e le istituzioni soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 3 capoverso 1 LRMT notificano […]». Oltre a KR VD, anche KR NE/JU, NE e JU sono favorevoli all’inserimento del settore ambulatoriale. KR NE/JU propone la seguente aggiunta al capoverso 1 lettera a: «[…] sottoposti a trattamenti in ambito stazionario e ambulatoriale; e». A proposito del capoverso 1, KSGR è del parere che gli ospedali debbano notificare i dati in modo continuativo. La definizione di un giorno di riferimento provoca un’inutile pressione e limita senza alcuna ragione la flessibilità dei collaboratori incaricati: «entro il 31 maggio» va stralciato. KR VD chiede che venga chiarito a chi vanno imputati i costi per i casi extracantonali. Dalla prima