Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 56 pagine
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frase del capoverso 2 si evince che i registri dei Cantoni con un centro ospedaliero universitario devono gestire numerosi casi extracantonali e trasmetterli al registro competente per la registrazione. I costi del personale per questo carico di lavoro sono molto eterogenei.
GL, ZH e KR GR/GL pensano sia meglio inserire anche il nome del medico inviante tra i dati che gli ospedali devono notificare ai registri dei tumori affinché possa essere contattato in caso di domande, e chiedono di aggiungere un altro numero al capoverso 3 lettera a: «nome della persona o dell’istituzione inviante». Anche SKKR e SPOG chiedono l’inserimento di una persona di contatto in caso di domande e di un’ulteriore lettera al capoverso 3: «persona di contatto per eventuali domande». A proposito del capoverso 3 lettera b, ISPM BE chiede che oltre all’unità organizzativa dell’ospedale venga indicata una persona da contattare in caso di domande e propone la modifica seguente: «unità organizzativa e nome, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto». FMH fa notare che i dati ricevuti dagli ospedali devono venire cancellati una volta adempiuto lo scopo di cui all’articolo 11 LRMT e propone di aggiungere il capoverso seguente: «Dopo la registrazione delle malattie tumorali non notificate, il registro dei tumori competente cancella i dati degli ospedali». KSGR afferma che è necessario un indennizzo a parte versato dal Cantone nel quadro del o in aggiunta al finanziamento del registro di tumori, oppure da un servizio federale. Occorre definire un indennizzo per serie di dati fornita e aggiungere all’articolo 10 il capoverso seguente: «Il Cantone/il servizio nazionale di registrazione dei tumori rimborsa le spese delle persone e delle istituzioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge. L’indennizzo è stabilito dal Consiglio federale».
4.2.3 Articolo 11 Dati da programmi di diagnosi precoce
Art. 11 Dati da programmi di diagnosi precoce
1Le organizzazioni preposte allo svolgimento di programmi di diagnosi precoce notificano entro il 31 maggio al registro dei tumori competente i dati sulle persone:
a. che nel corso dell’anno civile precedente hanno partecipato a un programma di diagnosi precoce; e
b. per le quali è stata registrata come diagnosi principale o secondaria una malattia tumorale soggetta all’obbligo di notifica.
2 La notifica va inviata al registro dei tumori nel cui territorio di pertinenza è svolto il programma di diagnosi precoce.
3 La notifica include i seguenti dati:
a. sulla persona partecipante:
1. cognome e nome,
2. indirizzo,
3. numero d’assicurato,
4. sesso,
5. data di nascita,
6. diagnosi principale e secondaria secondo l’ICD;
b. se disponibili: dati di contatto del medico curante.
NW e OW ripetono per l’articolo 11 quanto già espresso a proposito dell’articolo 10. Nove partecipanti32 segnalano che l’individuazione di un carcinoma d’intervallo è la caratteristica qualitativa più importante dei programmi di diagnosi precoce. Per questa ragione, la portata dello scambio di dati deve essere definita in modo tale che per il programma sia possibile anche l’analisi quantitativa e qualitativa
32 KLS, KR GR/GL, KR NE/JU, KR VD, Oncosuisse, SCS, SG, TG, VD