Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 56 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 41Fedlex · Rapporto sui risultati
4.7.4 Articolo 27 Altri compiti
Art. 27 Altri compiti
Il servizio nazionale di registrazione dei tumori assolve in particolare anche i seguenti compiti:
a. d’intesa con i registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici definisce gli standard di codifica;
b. adotta le misure necessarie a garantire la qualità dei dati, svolgendo in particolare prove interlaboratorio tra i registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici. Gli esiti vengono comunicati ai servizi coinvolti;
c. mette a disposizione dei registri cantonali dei tumori il programma informatico necessario per la registrazione.
Per H+ è centrale stabilire una chiara ripartizione dei ruoli dei vari attori, in particolare del gestore del registro nazionale e di quelli dei registri cantonali. Il SNRT è chiamato a definire standard di codifica unitari d’intesa con i registri cantonali dei tumori (art. 24 cpv. 2) e un processo volto a garantire la qualità dei dati (art. 27). Dall’attuale versione dell’ordinanza non si evince con chiarezza che la codifica unitaria è di competenza dei registri cantonali dei tumori. A proposito della lettera c, AG chiede se per la registrazione sia obbligatorio avvalersi del programma informatico messo a disposizione dal SNRT oppure se i Cantoni possano ricorrere anche a un altro software adeguato. ISPM BE fa notare che i registri cantonali utilizzano già un programma informatico. Il compito del servizio nazionale è di assicurare il trasferimento di dati tra i registri regionali e quello nazionale. La lettera c non menziona inoltre il registro dei tumori pediatrici, per cui va modificata come segue: «mette a disposizione dei registri cantonali dei tumori e del registro dei tumori pediatrici interfacce e servizi web per il trasferimento sicuro dei dati al servizio nazionale di registrazione dei tumori».
Pareri relativi ai commenti
In merito ai commenti concernenti la lettera b, TG auspica che la frase «Secondo l’articolo 18 capoverso 2 LRMT, il SNRT può inoltre consultare per campionatura i dati registrati presso i registri dei tumori, a eccezione dei dati identificativi delle persone» venga sostituita da queste: «Per verificare la presenza di eventuali errori di codifica, il SNRT può consultare i dati trasmessi al registro dei tumori dalle persone e dalle istituzioni soggette all’obbligo di notifica. I dati sulle persone devono essere resi irriconoscibili». KR GR/GL è favorevole all’obbligo di stabilire gli standard di codifica a livello sovraregionale, aggiungendo che il tutto deve però avvenire in tempi il più possibile brevi. I registri dei tumori devono inoltre avere la possibilità di applicare le più recenti direttive per evitare doppioni o ricodifiche, anche se a livello internazionale viene ancora accordato un periodo di transizione. L’eventuale ricodifica deve essere effettuata dal SNRT. Urgono comunque accertamenti e adeguamenti in materia. Per SKKR e SPOG non è chiaro il senso dell’espressione «forma numerica delle singole variabili», che andrebbe formulata in modo più comprensibile.
4.8 Sezione 8: Misure atte a garantire la protezione dei dati
Al fine di verificare il rispetto della legge da parte del registro, PharmaSuisse propone di elaborare un piano per la protezione dei dati che disciplini tutti gli aspetti della raccolta, della conservazione, della trasmissione e della cancellazione dei dati. Soltanto in questo modo è possibile ottenere il consenso dei pazienti. PSS ribadisce che in nessun caso i dati registrati devono consentire l’identificazione del paziente e sostiene quindi il progetto per quanto riguarda la pseudonimizzazione, la codifica, lo scambio, la trasmissione, il salvataggio e l’anonimizzazione dei dati. Le misure volte alle protezione dei dati devono sempre corrispondere allo stato della tecnica. FR ricorda che l’istituzione che incarica un terzo di trattare dati personali resta responsabile della loro protezione. L’istituzione deve pertanto fornire le istruzioni necessarie e assicurarsi che i dati vengano utilizzati unicamente nel quadro del mandato. SNF approva l’iniziativa di introdurre una registrazione delle malattie tumorali a livello nazionale, deplora però che né nella LRMT né nell’ORMT venga descritto chiaramente il collegamento con la ricerca. Chiede quindi che, per scopi di ricerca, l’ORMT garantisca un accesso semplice, centralizzato e rapido ai dati registrati. Sottolinea inoltre che in Svizzera l’intervallo di tempo tra la raccolta e la messa a disposizione dei dati per scopi di ricerca è lungo nel confronto internazionale e che deve essere accorciato con il nuovo disciplinamento. Sulla stessa falsariga, SKKR e SPOG scrivono che l’ORMT