Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/30: Ordinanze relative alla legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali · 56 pagine
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non spiega chi può ricevere per scopi di ricerca i dati registrati né se ci siano altri scopi o gruppi di persone che possano o debbano ottenere dati anonimi. È quindi necessario definire esplicitamente chi può ricevere i dati anonimizzati con quale procedura, per quali scopi e in quale forma. Secondo KLS, Oncosuisse e SCS, l’avamprogetto non indica chiaramente che cosa si intende per stesura di rapporti sulla salute/trattamento per scopi statistici dei dati raccolti e dove incomincia la ricerca assoggettata alle disposizioni della legge sulla ricerca umana (LRUm). I dati dei registri dei tumori devono consentire l’esecuzione e la pubblicazione di valutazioni della qualità. NICER segnala che la distinzione tra stesura di rapporti sulla salute, statistica e ricerca solleva di principio interrogativi e che sarebbe utile al lavoro dei registri se l’UFSP redigesse un documento di base sulla questione. SPO afferma invece che la procedura per la trasmissione di dati destinati alla ricerca è ora disciplinata. I pazienti vengono informati per scritto o/e oralmente dal loro medico, e possono opporsi o dare il loro consenso. La trasmissione di dati supplementari e di dati di contatto per un progetto di ricerca deve essere esplicitamente autorizzata per scritto, a tutto vantaggio della trasparenza e della sicurezza dei pazienti.
4.8.1 Articolo 28 Requisiti per la trasmissione dei dati
Art. 28 Requisiti per la trasmissione dei dati
1 La fornitura elettronica dei dati delle persone e delle istituzioni soggette all’obbligo di notifica al registro dei tumori competente e al registro dei tumori pediatrici avviene in forma codificata.
2 La fornitura elettronica dei dati del servizio di pseudonimizzazione avviene secondo le direttive dell’UCC.
3 La fornitura elettronica dei dati del servizio d’informazione avviene secondo le direttive del servizio nazionale di registrazione dei tumori.
4 I registri dei tumori, il registro dei tumori pediatrici, il servizio nazionale di registrazione dei tumori e l’UST assicurano una trasmissione dei dati sicura.
5 Lo scambio di dati all’interno dello stesso Cantone può avvenire tramite i preposti sistemi del Cantone e dei Comuni.
ISPM BE, SKKR e SPOG ricordano che, secondo l’articolo 7 capoverso 4, la trasmissione può avvenire pure in forma cartacea e auspicano che l’articolo 28 sia completato al fine di garantire la sicurezza anche in tal caso. KSGR scrive che una codifica è ipotizzabile se mittente e destinario utilizzano lo stesso programma di codifica della posta elettronica, citando a titolo di esempio HIN Mail o IncaMail. È inoltre necessario chiarire come garantire la codifica. A proposito dei capoversi 2 e 3, ISPM BE ribadisce che il traffico di dati tra i registri regionali e l’UCC, rispettivamente il SNRT deve sempre avvenire in forma codificata. Il capoverso 2 va pertanto completato come segue: «[…] avviene in forma codificata e secondo le direttive dell’UCC». E il capoverso 3 va modificato per analogia: «[…] avviene in forma codificata e secondo le direttive del servizio nazionale di registrazione dei tumori». Secondo SPO, il registro dei tumori pediatrici deve essere sottoposto a una vigilanza particolare, considerato che la vita professionale dei giovani potrebbe risentire pesantemente di una protezione dei dati non garantita in termini assoluti.
Pareri relativi ai commenti
ISPM BE, KSGRK, SKKR e SPOG auspicano che i commenti all’articolo 28 siano completati con la frase seguente: «Entro il 2022 si intendono generare interfacce elettroniche tra i sistemi d’informazione delle cliniche e il software dei registri dei tumori al fine di garantire una trasmissione dei documenti sicura ed efficiente, e di semplificare le richieste di informazioni».
4.8.2 Articolo 29 Requisiti per i supporti di dati
Art. 29 Requisiti per i supporti di dati
1 Il salvataggio dei dati da parte dei registri cantonali dei tumori, del registro dei tumori pediatrici, del servizio nazionale di registrazione dei tumori e dell’UST avviene in forma codificata. I dati trasmessi dalle persone e dalle istituzioni soggette all’obbligo di notifica devono essere salvati su supporti di dati non accessibili da Internet.
2 I supporti di dati devono essere retti dal diritto svizzero.