Progetto

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 138Fedlex · Progetto

Titolo prima dell’art. 150

4 Disposizioni finali

Art. 150

1Abrogato

2L’USTRA può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza. Esso emana decisioni d’ordine generale, di regola, dopo aver consultato i Cantoni e specialisti della materia. L’USTRA emana istruzioni sui requisiti relativi a forma, contenuto, aspetto, materiale e stampa di:

Lettere a, b, d ed e

Abrogate

c. licenze di circolazione;

f. permessi speciali.

3Le annotazioni nelle licenze e nei permessi possono essere effettuate solo da autorità o da persone autorizzate per iscritto. Le annotazioni successive che hanno per effetto di giustificare, modificare o sopprimere diritti od obblighi, non fondate su una decisione firmata e notificata al titolare, devono essere munite del bollo e della firma dell’autorità competente.

4Un duplicato della licenza di circolazione che l’autorità può contrassegnare come tale può essere rilasciato soltanto se la perdita dell’originale è stata confermata per iscritto. Il titolare deve restituire il duplicato all’autorità entro 14 giorni dal ritrovamento dell’originale29.

5Abrogato

6Le autorità cantonali possono, per evitare casi di rigore, autorizzare deroghe a singole disposizioni.

7Abrogato

8In casi motivati e in deroga alle disposizioni dell’articolo 115 capoverso 1 lettera d, l’Amministrazione federale delle dogane può autorizzare trasporti interni con veicoli esteri, sempre che sia garantita la riscossione delle tasse dovute30.

Art. 151

Capoversi 1-4

Abrogati

5Le targhe di formati anteriori devono essere sostituite quando l’autorità competente lo ordini ai detentori31.

Capoverso 6, secondo e terzo periodo

Abrogati

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

30 Introdotto dall’art. 59 n. 3 dell’ordinanza del 6 mar. 2000 sul traffico pesante, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1170).

31 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 3 dell’O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628).