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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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Titolo secondo: Esami teorici

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 65 Ripetizione di un esame teorico non superato

Ai candidati che non hanno superato l’esame teorico per tre volte l’autorità cantonale può concedere di ripeterlo solo dopo un periodo di attesa di tre mesi.

Art. 65v Variante: Ripetizione di un esame teorico non superato

Un esame teorico non superato può essere ripetuto per un numero illimitato di volte.

Art. 66 Validità di un esame teorico

Chi può dimostrare di aver superato un esame equivalente all’esame teorico di base o all’esame teorico complementare è dispensato dal sostenere questi esami. Sono eccettuate le persone che si candidano a una categoria di licenza dopo l’annullamento di una licenza di condurre in prova. Queste devono nuovamente superare gli esami prescritti per il rilascio di una licenza di condurre di durata illimitata.

Sezione 2: Teoria di base

Art. 67 Scopo e portata dell’esame

1L’esame teorico di base permette all’autorità cantonale di stabilire se il candidato dispone delle competenze operative richieste per effettuare corse di scuola guida o per il rilascio di una licenza di condurre di categoria M.

2I candidati alla licenza di condurre di categoria AM, F, G o M devono sostenere un esame teorico di base adattato al tipo di veicolo.

Art. 68 Metodi d’esame

Le competenze operative sono verificate in base agli obiettivi di apprendimento degli ambiti di competenza di cui all’allegato 10 cifre I e II secondo metodi didattici appropriati.

Art. 69 Risultato dell’esame

L’esame teorico di base è superato se il candidato ha raggiunto il 90 per cento del punteggio totale possibile.