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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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ciascun ambito di competenza di cui all’allegato 11. Il percorso con gli esercizi di guida effettuati (all. 11 cifra VI.2) durante un esame pratico di conducente per il rilascio di una licenza di condurre per motoveicoli deve essere registrato separatamente.
Art. 76 Risultato dell’esame
1Per quanto concerne la valutazione dell’esame pratico di conducente fa fede l’allegato 11 cifra VI. Il superamento o il fallimento dell’esame pratico di conducente va motivato in base al verbale d’esame.
2L’esame pratico di conducente non è superato se il candidato non raggiunge la sufficienza in un ambito di competenza di cui all’allegato 11 cifre I, II o III. Buoni risultati negli ambiti di competenza di priorità 1 secondo il programma quadro di insegnamento messo a disposizione dall’USTRA possono compensare quelli insufficienti negli ambiti di competenza di priorità 2 e 3.
3Se il candidato non conclude con successo il percorso con gli esercizi di guida di cui all’allegato 11 cifra VI.2, l’esame pratico di conducente deve essere interrotto. In tal caso è considerato non superato. Chi conclude con successo il percorso ma non la prova di guida nella circolazione stradale deve ripetere entrambi in un nuovo esame.
4Se dall’esame pratico di conducente risulta una conoscenza insufficiente delle norme della circolazione, l’autorità cantonale dispone un nuovo esame teorico di base.
Parte quinta: Licenza di condurre
Titolo primo: Principi
Art. 77 Licenza di condurre in prova
1Le persone che hanno superato l’esame pratico di conducente della categoria A2 o B e gli apprendisti che seguono la formazione professionale di «meccanico di motoveicoli» che hanno ottenuto la licenza di condurre di categoria A senza essere già in possesso della categoria A2 ricevono la licenza di condurre in prova.
2Chi è in possesso di una licenza di condurre di durata illimitata di categoria A2 o B riceve, in caso di ottenimento di altre categorie, una licenza di condurre di durata illimitata.
3Ai titolari di una licenza di condurre in prova che ottengono un’altra categoria di licenza è riportata nella nuova licenza la data di scadenza del documento precedente.
Art. 78 Licenza di condurre definitiva
1L’autorità cantonale rilascia la licenza di condurre definitiva alla scadenza del periodo di prova se l’organizzatore del corso attesta la partecipazione alla giornata di formazione complementare.
2Se il titolare della licenza di condurre in prova non partecipa alla giornata di formazione complementare durante il periodo di prova, l’autorità cantonale può rilasciargli: