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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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a. sulla base dell’attestato d’iscrizione di un organizzatore di corsi riconosciuto: un permesso di guida limitato alla giornata di formazione; o

b. sulla base del modulo d’iscrizione secondo l’allegato 1: la licenza di condurre di categoria AM, A1, F, G o M.

Art. 79 Visite di controllo di idoneità alla guida

1L’autorità cantonale informa per iscritto i diretti interessati dell’obbligo di sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida come segue:

a. titolari di una licenza di condurre di categoria C, C1, D, D1, P o P1:

1. ogni cinque anni, fatta salva la prima visita dopo il compimento del 50° anno di età da effettuarsi entro i 53 anni,

2. dalla prima visita effettuata dopo il compimento del 50° anno di età: ogni tre anni, fatta salva la prima visita dopo il compimento del 70° anno di età da effettuarsi entro i 72 anni;

[75 anni in caso di approvazione dell’Iv. pa. 15.456 Reimann, Innalzare da 70 a 75 anni l’età della visita di controllo periodica del medico di fiducia per i conducenti anziani.]

b. titolari di una categoria di licenza di condurre: ogni due anni dal compimento del 70° anno di età;

[75 anni in caso di approvazione dell’Iv. pa. 15.456 Reimann, Innalzare da 70 a 75 anni l’età della visita di controllo periodica del medico di fiducia per i conducenti anziani.]

c. titolari di licenza affetti o precedentemente affetti da gravi minorazioni fisiche dovute a lesioni da incidente o a malattie.

2L’autorità cantonale deve fare il necessario affinché il titolare della licenza riceva la comunicazione di cui al capoverso 1 lettera a o b almeno due mesi prima del compimento dell’età in questione. Nella comunicazione deve avvertire che la licenza sarà revocata a titolo preventivo (art. 90 cpv. 2) qualora il risultato della visita non le venga trasmesso prima della scadenza del termine menzionato nell’articolo 49 capoverso 3.

3L’autorità cantonale può:

a. su richiesta del medico, ridurre i termini di cui al capoverso 1 lettere a e b;

b. limitare la validità della licenza di condurre alla successiva visita di controllo di idoneità alla guida, se non sussiste alcuna garanzia che il titolare della licenza si sottoponga volontariamente agli esami più frequenti di cui alla lettera a.

4L’autorità cantonale può, in singoli casi, disporre che una visita di controllo di idoneità alla guida sia limitata a taluni punti o estesa ad altri; in questi casi il medico non è vincolato ai moduli di cui agli allegati 5 e 6.