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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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Art. 80 Obblighi di comunicazione, titolari della licenza

1I titolari devono, dietro presentazione della licenza di condurre per allievo conducente, della licenza di condurre o di un permesso speciale, comunicare entro 14 giorni all’autorità cantonale i cambiamenti concernenti i dati personali.

2Il titolare di una licenza che cambia domicilio deve comunicare entro 14 giorni il nuovo indirizzo all’autorità competente del nuovo luogo di domicilio. In caso di trasferimento di domicilio all’estero deve comunicare la partenza all’autorità competente fino a quel momento.

Titolo secondo: Autorizzazioni, limitazioni e altre indicazioni supplementari

Art. 81 Licenza per allievo conducente

L’autorità cantonale deve riportare le seguenti autorizzazioni:

a. la licenza per allievo conducente di categoria C o C1 autorizza a effettuare corse di scuola guida con un autoveicolo di categoria B;

b. la licenza per allievo conducente di categoria D1 autorizza a effettuare corse di scuola guida con veicoli di categoria C1, quella della categoria D1E a effettuare corse di scuola guida con combinazioni di veicoli di categoria C1E;

c. la licenza per allievo conducente di categoria C1 autorizza a effettuare corse di scuola guida con un veicolo a motore di categoria D1;

d. la licenza per allievo conducente di categoria C2 autorizza a effettuare corse di scuola guida con un autocarro per la scuola guida di categoria C.

Art. 82 Licenza di condurre

1L’autorità cantonale deve riportare le seguenti autorizzazioni:

a. il certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci con indicazione della categoria con cui possono essere effettuati i trasporti e della validità, a condizione che non sia stata rilasciata una carta separata (art. 9 cpv. 3 ordinanza del 15 giugno 2007 sull’ammissione degli autisti);

b. l’autorizzazione a condurre filobus secondo l’articolo 17 capoverso 3 dell’ordinanza del 6 luglio 1951 sulle filovie;

c. il permesso di far uso del segno distintivo «medico/urgente» concesso ai medici designati per il servizio d’urgenza su richiesta della società cantonale dei medici;

d. l’autorizzazione a condurre autoveicoli adibiti ad abitazione con peso totale superiore a 3500 kg nella licenza di condurre di categoria C2.

2L’autorità cantonale deve riportare la limitazione a una determinata categoria di veicoli (art. 73 cpv. 2).