Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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O073-1332

Art. 26: Categoria C

Cpv. 1: Recepisce il diritto vigente (art. 6 cpv. 1 lett. d OAC).

Cpv. 2: La licenza per allievo conducente ha ora validità illimitata perché autorizza a effettuare solo corse di scuola guida accompagnate (art. 42 cpv. 1 e 61).

Cpv. 3: Recepisce il diritto vigente (all. 12 cifra I lett. c n. 1 OAC). L’esame teorico complementare non può essere sostenuto se la licenza per allievo conducente è revocata o annullata.

Cpv. 4:

Lett. a: Esplicita quali trasporti possono essere effettuati dopo aver superato l’esame pratico di conducente della categoria C. Chi vuole sfruttare tutte le possibilità deve superare anche gli esami per l’ottenimento del certificato di capacità secondo l’OAut.

Lett. b: Recepisce il diritto vigente (art. 3 cpv. 1 OAC).

Lett. c: Recepisce il diritto vigente (art. 4 cpv. 5 lett. d OAC), estendendo di conseguenza l’autorizzazione a condurre agli altri rimorchi della protezione della popolazione.

Lett. d: Recepisce il diritto vigente (art. 4 cpv. 5 lett. b OAC). L’autorizzazione a condurre veicoli per il trasporto di agenti di polizia e autoveicoli del servizio antincendio a prescindere dal peso totale e dal numero di posti deriva dal rilascio della nuova categoria C2.

Lett. e: La categoria C1 non autorizza automaticamente all’ottenimento della categoria D1, per la quale è prescritta un’età minima più elevata e una pratica di guida disciplinata. Tuttavia, se tali condizioni sono soddisfatte, la categoria D1 è rilasciata senza dover sostenere esami (cfr., nel diritto vigente, art. 22 cpv. 3 lett. c OAC). Il diritto vigente è recepito anche in relazione alle categorie P e P1 (art. 25 cpv. 4bisOAC).

Art. 27: Categoria CE

Cpv. 1: Il primo periodo recepisce il diritto vigente (all. 12 cifra I lett. c OAC). Dopo il rilascio della licenza di condurre per il veicolo trattore, la validità della licenza per allievo conducente è limitata onde evitare che il candidato conduca combinazioni di veicoli della categoria CE senza aver mai sostenuto l’esame pratico di conducente.

Cpv. 2: Recepisce il diritto vigente (all. 12 cifra I lett. e OAC).

Cpv. 3: La categoria CE autorizza a condurre tutte le altre categorie di rimorchi, a condizione di possedere la licenza di condurre per il veicolo trattore. Confronta anche il commento all’articolo 23 capoverso 2 lettera a. Tale autorizzazione deve ovviamente applicarsi anche ai titolari della categoria CE superiore.

4.34 Trasporto di persone (art. 28 ‒ 34)

Art. 28: Categorie per il trasporto di persone

Cat. D1: Corrisponde in parte all’attuale sottocategoria D1 con la differenza che ora il termine «posti a sedere» è sostituito da «posti». Ciò significa che con la categoria D1 non si potranno più condurre veicoli che, pur avendo solo 16 «posti a sedere» escluso quello del conducente, hanno anche un determinato numero di posti in piedi. Questi ultimi (art. 107 cpv. 2 e 3 OETV) andranno in futuro computati nel numero di «posti». Poiché i posti in piedi sono ammessi in linea di principio soltanto sugli autobus e sui minibus (c.d. furgoncini) impiegati nel traffico regionale di linea di imprese di trasporto in concessione (art. 107 cpv. 2 OETV), questa modifica si ripercuote sulla licenza di condurre degli autisti professionali (attuale sottocategoria D1 senza codici). Questi veicoli non potranno inoltre essere lunghi più di otto metri. Se il veicolo è omologato per più di 16 posti o è lungo più di otto metri, è necessaria la licenza di condurre della categoria D.

Cat. D1E: Corrisponde in parte all’attuale categoria D1E, ma senza limiti di peso sia per i rimorchi sia per le combinazioni di veicoli. I rimorchi possono inoltre essere utilizzati anche con veicoli della categoria D1 adibiti al trasporto di persone.