Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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O073-1332

Lett. c: Recepisce senza modifiche materiali il diritto vigente (art. 4 cpv. 5 lett. f OAC).

Lett. d: Recepisce il diritto vigente (art. 4 cpv. 5 lett. g OAC).

Lett. e: Recepisce il diritto vigente (art. 4 cpv. 5 lett. d OAC), estendendo di conseguenza l’autorizzazione a condurre agli altri rimorchi della protezione della popolazione.

Art. 21: Categoria BE

Cpv. 1: Dopo il rilascio della licenza di condurre per il veicolo trattore, la validità della licenza per allievo conducente è limitata onde evitare che il candidato conduca combinazioni di veicoli di categoria BE senza aver mai sostenuto l’esame pratico di conducente.

Cpv. 2: Recepisce il diritto vigente (all. 12 cifra I lett. e OAC).

Cpv. 3: La categoria BE autorizza a condurre tutte le altre categorie di rimorchi, tranne la CE, a condizione di possedere la licenza di condurre per il veicolo trattore. Per ottenerla si deve sostenere un esame anche se si è già in possesso di una licenza per le categorie di rimorchi.

4.33 Veicoli di trasporto e di lavoro pesanti (art. 22 ‒ 27)

Art. 22: Categorie per veicoli di trasporto e di lavoro pesanti

Cat. C1: Recepisce senza modifiche materiali l’attuale sottocategoria C1. Benché la formulazione sia diversa («non più di otto posti escluso quello del conducente»), i veicoli della categoria D saranno esclusi anche in futuro.

Cat. C1E: Corrisponde in parte all’attuale sottocategoria C1E, fatta eccezione per il rapporto tra peso totale del rimorchio e peso a vuoto del veicolo trattore che non riveste più alcuna importanza e costituisce quindi un’agevolazione rispetto al passato. Introducendo questa novità si adempie inoltre al postulato 11.416514 «Più carico utile per la categoria di licenza C1E» depositato il 23 dicembre 2011 dal consigliere nazionale Thomas Hurter, che dietro proposta del Consiglio federale del 15 febbraio 2012 era stato adottato dal Consiglio nazionale il 15 giugno 2012.

Cat. C2: La disposizione è nuova e contempla i veicoli d’intervento della protezione della popolazione15 a prescindere dal peso totale e dal numero di posti. Questa autorizzazione a condurre era finora retta dai codici 109 e 118 (autoveicoli dei pompieri) e dalle istruzioni USTRA del 1° marzo 2014 concernenti la guida di veicoli della protezione civile (altri veicoli d’intervento). Sono inoltre contemplati i veicoli adibiti al trasporto di agenti di polizia a prescindere dal peso totale e dal numero di posti (cfr., nel diritto vigente, art. 4 cpv. 5 lett. b OAC).

Cat. C: Recepisce senza modifiche materiali l’attuale categoria C. I veicoli della categoria D saranno esclusi anche in futuro anche cambia la formulazione («non più di otto posti escluso quello del conducente»).

Cat. CE: Recepisce l’attuale categoria CE.

Art. 23: Categoria C1

Cpv. 1: Corrisponde al diritto vigente (art. 6 cpv. 1 lett. d OAC).

Cpv. 2: La licenza per allievo conducente ha ora validità illimitata perché autorizza a effettuare solo corse di scuola guida accompagnate (art. 11 e 60).

Cpv. 3: Recepisce il diritto vigente (all. 12 cifra I lett. h OAC). L’esame teorico complementare non può essere sostenuto se la licenza per allievo conducente è revocata o annullata.

14 https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20114165

15 Cfr. «Sistema integrato di protezione della popolazione» > http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/