Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
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O073-1332
Cpv. 2: La nuova categoria A autorizza a condurre tricicli a motore con potenza non superiore a 15 kW (per i quali era finora richiesta, a seconda del peso a vuoto, la categoria B o la sottocategoria B1). La categoria G non sarà invece più rilasciata, richiedendo essa una formazione specifica (corso di guida di trattori).
4.32 Automobili e quadricicli a motore (art. 18 ‒ 21)
Art. 18: Categorie per automobili e quadricicli a motore
Cat. B1: Corrisponde in parte all’attuale sottocategoria B1, ma autorizza a condurre solo quadricicli a motore. Per i tricicli a motore è ora richiesta la categoria A1 o A.
Cat. B: Recepisce, per quanto attiene al veicolo singolo o al veicolo trattore, l’attuale categoria B.
Cat. BE: Corrisponde in parte all’attuale categoria BE, ma autorizza solo il traino di rimorchi con un peso totale non superiore a 3500 kg (mentre finora non vi erano limitazioni del carico rimorchiabile ammesso). Per trainare rimorchi più pesanti con veicoli trattori della categoria B è ora richiesta la categoria C1E (fino a un peso totale del convoglio di 12 t) o CE. Nel traffico interno i conducenti di questi veicoli non necessitano di un certificato di capacità secondo l’OAut, dato che l’articolo 2 capoverso 2 OAut si riferisce al veicolo trattore (per i trasporti all’estero cfr. commenti alle modifiche dell’OAut, art. 2 cpv. 2bis).
Art. 19: Categoria B1
Cpv. 1: Recepisce il diritto vigente (art. 6 cpv. 1 lett. d OAC).
Cpv. 2: La licenza per allievo conducente è rilasciata, come nel diritto vigente, dopo il superamento dell’esame teorico di base (cfr. art. 15 cpv. 1 OAC) e ha validità limitata perché autorizza a effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore.
Cpv. 3: La nuova categoria B1 autorizza a condurre tutte le categorie inferiori di veicoli a quattro ruote (cat. F e G) nonché i ciclomotori (cat. M). L’autorizzazione concessa dalla licenza di condurre di categoria B1 (previgente sottocategoria B1) a trainare rimorchi con tali veicoli rimane, benché finora non fosse menzionata. Poiché a seguito della modifica del 16 novembre 2016 dell’OETV13 sono considerate «quadricicli a motore» anche le motoslitte, non occorre più prevedere per queste una regolamentazione speciale.
Art. 20: Categoria B
Cpv. 1: Tiene conto della proposta secondo la quale, per i minori di 25 anni, la licenza per allievo conducente deve essere valida da almeno un anno al momento in cui si sostiene l’esame pratico di conducente.
Le persone che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli leggeri» sono ammesse all’esame pratico di conducente non in virtù del capoverso 3, bensì conformemente alla norma speciale contenuta nell’articolo 39.
Cpv. 2: È ora prescritta la frequenza della formazione tecnica di base (art. 121 - 123 in combinato disposto con all. 9 n. 3), e precisamente prima dell’esame pratico di conducente.
Cpv. 3: Che i neopatentati di età compresa tra i 18 e i 24 anni siano coinvolti in incidenti stradali in misura superiore alla media è incontestato. La condizione di possedere la licenza per allievo conducente di categoria B da un anno si applica dunque solo fino al compimento dei 25 anni di età e comprende anche il possesso di licenze già scadute.
Cpv. 4:
Lett. a: Recepisce il diritto previgente (art. 3 cpv. 1 OAC).
Lett. b: In caso di rimorchi con peso totale superiore a 750 kg (per un peso totale del convoglio di massimo 3500 kg), il rapporto tra peso totale del rimorchio e peso a vuoto del veicolo trattore non riveste più alcuna importanza e costituisce un’agevolazione rispetto al passato.
13 RS 741.41