Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine
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O073-1332
Cat. D: Recepisce l’attuale categoria D nella misura in cui essa autorizza a condurre tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti per cui non è sufficiente la licenza di condurre di categoria D1. I posti in piedi (art. 107 cpv. 2 e 3 OETV) vanno ora computati nel numero di «posti».
Cat. DE: Recepisce l’attuale categoria DE.
Cat. P: Sostituisce l’attuale codice 121, finora valido solo in associazione con la categoria B o C, la sottocategoria B1 o C1 oppure la categoria speciale F.
Cat. P1: Sostituisce l’attuale codice 122, finora valido solo in associazione con la categoria B o C, la sottocategoria B1 o C1 oppure la categoria speciale F.
Art. 29: Categoria D1
Cpv. 1: Recepisce il diritto vigente (art. 6 cpv. 1 lett. e OAC).
Cpv. 2: Poiché la categoria D1 può essere ottenuta solo a 21 anni e la categoria C non prima di aver conseguito la categoria B, è sufficiente prescrivere un anno di possesso preliminare della categoria B. Basta anche la licenza di condurre per filobus (senza pratica di guida).
Contrariamente al diritto vigente (art. 5 cpv. 1 lett. a OAC), tutte le persone che si preparano all’esame pratico di conducente nella circolazione stradale necessitano ora di una licenza per allievo conducente.
Cpv. 3: La licenza per allievo conducente ha ora validità illimitata perché autorizza a effettuare solo corse di scuola guida accompagnate (art. 11 e 61).
Cpv. 4: L’esame teorico complementare non può essere sostenuto se la licenza per allievo conducente è revocata o annullata.
Cpv. 5:
Lett. a: Esplicita quali trasporti possono essere effettuati dopo aver superato l’esame pratico di conducente della categoria D1. Chi vuole sfruttare tutte le possibilità deve superare anche gli esami per l’ottenimento del certificato di capacità secondo l’OAut.
Lett. b: Recepisce il diritto vigente (art. 3 cpv. 2 OAC).
Art. 30: Categoria D1E
Cpv. 1: Il primo periodo recepisce il diritto vigente (all. 12 cifra I lett. e n. 1 OAC). Dopo il rilascio della licenza di condurre per il veicolo trattore la validità della licenza per allievo conducente è limitata onde evitare che il candidato conduca combinazioni di veicoli della categoria D1E senza aver mai sostenuto l’esame pratico di conducente.
Cpv.2: Recepisce il diritto vigente (all. 12 cifra I lett. e OAC).
Cpv. 3: La categoria D1E autorizza a condurre tutte le altre categorie di rimorchi, tranne la CE, a condizione di possedere la licenza di condurre per il veicolo trattore. Per ottenerla si deve sostenere un esame anche se si è già in possesso di una licenza per le categorie di rimorchi.
Art. 31: Categoria D
Cpv. 1: Recepisce il diritto vigente (art. 6 cpv. 1 lett. e OAC).
Cpv. 2: Recepisce il diritto vigente (art. 8 cpv. 1 – 2terOAC. La pratica di guida effettuata con autoveicoli di categoria C è verificabile attraverso l’odocronografo).
Cpv. 3: La licenza per allievo conducente ha ora validità illimitata perché autorizza a effettuare solo corse di scuola guida accompagnate (art. 11 e 60).
Contrariamente al diritto vigente (art. 5 cpv. 1 lett. a OAC), tutte le persone che si preparano all’esame pratico di conducente nella circolazione stradale necessitano ora di una licenza per allievo conducente.