Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 53 pagine

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O073-1332

Cpv.4: L’esame teorico complementare non può essere sostenuto se la licenza per allievo conducente è revocata o annullata.

Cpv. 5:

Lett. a: Esplicita quali trasporti possono essere effettuati dopo aver superato l’esame pratico di conducente della categoria D. Chi vuole sfruttare tutte le possibilità deve superare anche gli esami per l’ottenimento del certificato di capacità secondo l’OAut.

Lett. b: Recepisce il diritto vigente (art. 3 cpv. 1 OAC).

Lett. c: Recepisce il diritto vigente (art. 4 cpv. 5 lett. a OAC).

Art. 32: Categoria DE

Cpv. 1: Il primo periodo recepisce il diritto vigente (all. 12 cifra I lett. e n. 1 OAC). Dopo il rilascio della licenza di condurre per il veicolo trattore la validità della licenza per allievo conducente è limitata onde evitare che il candidato conduca combinazioni di veicoli della categoria DE senza aver mai sostenuto l’esame pratico di conducente.

Cpv. 2: Recepisce il diritto vigente (all. 12 cifra I lett. e OAC).

Cpv. 3: La categoria DE autorizza a condurre tutte le altre categorie di rimorchi, tranne la CE, a condizione di possedere la licenza di condurre per il veicolo trattore. Per ottenerla si deve sostenere un esame anche se si è già in possesso di una licenza per le categorie di rimorchi. Confronta anche il commento all’articolo 24 capoverso 2 lettera a. Tale autorizzazione deve ovviamente valere anche per i titolari della categoria DE superiore.

Art. 33: Categoria P

Cpv. 1: In futuro anche le persone che intendono effettuare trasporti di persone a titolo professionale con le categorie F o B1 dovranno dimostrare di aver guidato in maniera disciplinata nel periodo di possesso della categoria B. Secondo il diritto vigente (art. 8 cpv. 4 OAC) bastava aver fatto pratica di guida con queste categorie per un anno per poter effettuare trasporti a titolo professionale con la categoria F già a 17 anni. Il requisito del possesso preliminare della categoria B sostituisce la pratica di guida, non verificabile, richiesta dal diritto vigente. La durata di un anno viene invece mantenuta.

Cpv. 2: Un anno dovrebbe bastare ad acquisire le competenze pratiche relativamente più elevate richieste per questa categoria in confronto a quelle necessarie per condurre a titolo non professionale veicoli di categoria B, B1, C, C1 o F.

Cpv. 3: L’esame teorico complementare non può essere sostenuto se la licenza per allievo conducente è revocata o annullata.

Cpv. 4: Chi è in possesso della categoria C1 o C è esonerato dall’esame pratico di conducente (art. 23 cpv. 4 lett. e e 26 cpv. 4 lett. e) alle stesse condizioni che nel diritto vigente (art. 25 cpv. 4 e 4bis OAC).

Art. 34: Categoria P1

Cpv. 1 e 2: Come nel diritto vigente (art. 25 cpv. 3 lett. a OAC), i requisiti per il rilascio sono in linea di principio gli stessi che per la categoria P, tuttavia senza la necessità di superare l’esame teorico complementare.

4.35 Altri veicoli a motore (art. 35 ‒ 37)

Art. 35: Altre categorie

Cat. F: Corrisponde in parte all’attuale categoria speciale F, ma con l’esclusione dei quadricicli leggeri a motore, per i quali in futuro sarà richiesta la categoria AM.

Cat. G: Corrisponde in parte all’attuale categoria speciale G, ma consente di guidare, oltre ai veicoli agricoli o commerciali usati a scopi agricoli con una velocità massima di 30 km/h, anche quelli con una velocità massima di 40 km/h e i veicoli agricoli speciali.