Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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Cpv. 2

I redditi dell’attività lucrativa conseguiti dal mese successivo al raggiungimento dell’età di riferimento e fino a cinque anni dopo possono sempre essere computati, anche se la persona in questione non presenta lacune contributive. Se al raggiungimento dell’età di riferimento la durata di contribuzione è completa, ma il reddito annuo medio non è tale da garantire la rendita di vecchiaia massima, il reddito annuo medio può essere aumentato con tali redditi. I redditi dell’attività lucrativa possono essere considerati anche se la persona guadagna meno del 25 per cento del reddito annuo medio. E possono addirittura essere considerati anche se, al momento del computo, la persona ha già diritto a una rendita di vecchiaia massima. A seconda dei casi, infatti, il loro computo può avere effetto in un secondo momento, ad esempio se l’importo della rendita diminuisce a causa di una successiva mutazione (p. es. splitting in caso di secondo evento assicurato o in caso di divorzio). La rendita versata non può tuttavia superare in alcun caso la rendita massima.

Cpv. 3

La somma dei redditi conseguiti fino all’insorgenza dell’evento assicurato (età di riferimento) è moltiplicata per un fattore di rivalutazione. Dato che i redditi dell’attività lucrativa sono eventualmente stati conseguiti in anni con un livello dei salari più basso, essi vengono rivalutati al livello del momento in cui è raggiunta l’età di riferimento mediante l’applicazione di un fattore forfettario. La rivalutazione serve pertanto a compensare l’inflazione registrata fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Il fattore di rivalutazione determinante dipende dall’anno civile in cui l’avente diritto alla rendita ha versato i primi contributi AVS computabili, come pure dall’evoluzione del reddito. Esso tiene conto del sistema di calcolo delle rendite fondato su 44 anni di contribuzione e si basa sull’età di riferimento. La possibilità di migliorare la rendita mediante redditi conseguiti dopo l’età di riferimento è una particolarità che esula dal sistema di calcolo generale, poiché il sistema di rendite resta fondato sulle medesime basi vigenti attualmente per quanto riguarda la durata di contribuzione, vale a dire il sistema delle scale da 1 a 44 resta invariato. È per questa ragione che l’importo complessivo dei redditi conseguiti dopo l’età di riferimento viene addizionato senza rivalutazione alla somma dei redditi realizzati fino all’età di riferimento. La rendita così calcolata viene successivamente adeguata mediante l’indice misto agli aumenti delle rendite intervenuti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.

Cpv. 4

Dopo il raggiungimento dell’età di riferimento si può chiedere una sola volta un nuovo calcolo della rendita (art. 29biscpv. 7 LAVS). Se l’assicurato lo desidera, deve attivarsi in tal senso di propria iniziativa. A fini di prova e dato che la rendita ricalcolata può essere versata solo per il futuro, la richiesta va effettuata per iscritto.

Cpv. 5

In generale, una persona inoltra la richiesta nel momento in cui cessa l’attività lucrativa. Può però decidere autonomamente, se ed eventualmente per quale data futura desidera un nuovo calcolo della rendita. Il diritto alla rendita ricalcolata nasce a partire dalla data futura indicata nella richiesta, ma al più presto il primo giorno del mese seguente l’inoltro della medesima.

Art. 53, rubrica e cpv. 1 Prescrizioni per il calcolo delle rendite e tavole delle rendite

Data la notevole automatizzazione del calcolo delle rendite, oltre alle tavole delle rendite vengono impiegate anche le prescrizioni di calcolo vincolanti su cui si basano queste tavole (art. 30bisLAVS). Per questo motivo, la rubrica verrà completata con l’espressione «prescrizioni per il calcolo delle rendite» e la disposizione con il termine «prescrizioni». Questo non comporta alcuna modifica materiale della disposizione.