Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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LAVS). Si potrà arrivare a una durata di contribuzione completa solo al raggiungimento dell’età di riferimento (cfr. art. 56biscpv. 1). Per la definizione della scala delle rendite sarà determinante il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell’assicurato al momento della riscossione anticipata e quello degli assicurati della sua classe d’età al momento del raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 52a Periodo di contribuzione inferiore a un anno all’insorgere dell’evento assicurato
Questa disposizione non si applica solo se l’evento assicurato insorge prima del compimento dei 21 anni, come sembrerebbe suggerire la rubrica vigente. Essa è invece applicabile anche se l’evento assicurato insorge più tardi e fino al 31 dicembre precedente tale evento (p. es. raggiungimento dell’età di riferimento) la persona non ha accumulato un anno intero di contribuzione. La rubrica è pertanto adeguata di conseguenza.
Cpv. 1
In futuro questo articolo sarà suddiviso in due capoversi. Il capoverso 1 riporterà il testo dell’attuale disposizione.
Cpv. 2 (nuovo)
Questo nuovo capoverso è necessario poiché il capoverso 1 considera unicamente i redditi (e gli eventuali accrediti per compiti educativi e assistenziali) conseguiti fino al sorgere del diritto alla rendita in seguito al raggiungimento dell’età di riferimento. Secondo il nuovo diritto, tuttavia, in futuro potranno essere presi in considerazione anche i periodi di attività lucrativa e i relativi redditi (ma non gli accrediti per compiti educativi e assistenziali) conseguiti (eventualmente esclusivamente) dopo l’età di riferimento. La durata minima di contribuzione potrà essere raggiunta anche con periodi di contribuzione totalizzati dopo l’età di riferimento.
Art. 52b
Il computo degli anni di gioventù sarà in futuro disciplinato nell’articolo 29biscapoverso 3 LAVS. La disposizione d’ordinanza diventa pertanto superflua.
Art. 52d (nuovo)bisConteggio dei periodi di contribuzione e dei redditi dopo il raggiun-
gimento dell’età di riferimento
In futuro sarà possibile migliorare la rendita di vecchiaia (al massimo fino a concorrenza della rendita massima) esercitando un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 29biscpv. 6 e 7 LAVS). Il conteggio dei relativi redditi e periodi di contribuzione va disciplinato a livello d’ordinanza, ragion per cui viene introdotto il nuovo articolo 52dbis.
Cpv. 1
In caso di lacune contributive al raggiungimento dell’età di riferimento, in futuro l’assicurato avrà la possibilità di compensarle continuando a lavorare. L’assicurato avrà il diritto di colmare tali lacune, se nel periodo tra il raggiungimento dell’età di riferimento e l’inoltro della richiesta per il nuovo calcolo della rendita conseguirà un reddito derivante dall’attività lucrativa corrispondente almeno al 25 per cento del reddito annuo medio determinante (art. 29biscpv. 6 LAVS). A tal fine, è considerato il reddito annuo medio determinante al momento del raggiungimento dell’età di riferimento. Tenendo conto di questi periodi di contribuzione supplementari, la scala delle rendite può essere aumentata, ma al massimo fino alla scala 44. I mesi di contribuzione totalizzati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non vengono utilizzati per compensare le singole lacune precedenti, ma sono aggiunti globalmente alla durata di contribuzione considerata per il calcolo della rendita basato sull’età di riferimento.