Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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secondo il nuovo tenore dell’articolo 10 LAVS, e apportare i conseguenti adeguamenti agli altri parametri per il calcolo dei contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa.
Art. 29 Fissazione e determinazione dei contributi
Il vigente articolo 29 OAVS disciplina dettagliatamente, in sette capoversi, le basi per il calcolo dei contributi nel tempo per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e le comunicazioni fiscali. Con la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 le comunicazioni fiscali saranno inserite nella legge (art. 10 cpv. 5 LAVS). Le regole di base per il calcolo nel tempo saranno contemplate nel nuovo articolo 10a LAVS, cosicché l’articolo 29 OAVS può essere alleggerito. Per poter continuare a determinare i contributi secondo la procedura attuale (pure basata sulle comunicazioni fiscali), senza modifiche materiali, è tuttavia necessario mantenere un certo numero di disposizioni dettagliate. Dato che è possibile procedere a una netta separazione tra le disposizioni concernenti «la fissazione e la determinazione» dei contributi per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e quelle relative alle «comunicazioni delle autorità fiscali», appare opportuno ripartire il contenuto del vigente articolo 29 su due articoli separati (art. 29 e nuovo art. 29a OAVS).
Con l’articolo 29 capoverso 1 OAVS, che corrisponde al vigente articolo 29 capoverso 6 OAVS, il Consiglio federale si avvarrà della facoltà, in futuro sancita a livello di legge (art. 10a cpv. 4 LAVS), di considerare la sostanza disponibile alla fine dell’obbligo contributivo, se questo non dura tutto l’anno, anziché quella stabilita dalle autorità fiscali per l’anno civile in questione.
Il nuovo tenore dell’articolo 29 capoverso 2 corrisponde al vigente articolo 29 capoverso 4 OAVS, concernente la determinazione del reddito conseguito in forma di rendita.
Il nuovo tenore dell’articolo 29 capoverso 3 corrisponde al vigente articolo 29 capoverso 7, secondo cui la regolamentazione prevista per i lavoratori indipendenti va applicata per analogia anche alle persone che non esercitano un’attività lucrativa. Il rimando agli articoli 23 capoverso 5, 24 e 25 OAVS è una semplice precisazione.
Art. 29a (nuovo) Comunicazioni delle autorità fiscali
Il nuovo articolo 29a OAVS sintetizza le prescrizioni in materia di comunicazioni delle autorità fiscali concernenti le persone senza attività lucrativa.
Cpv. 1
Questo capoverso disciplina il contenuto delle comunicazioni fiscali, codificando in ampia misura la prassi vigente. La lettera a riprende il disposto del vigente articolo 29 capoverso 3 OAVS (determinazione della sostanza) e la lettera c ricalca quello del vigente articolo 29 capoverso 5 (determinazione dell’importo delle spese per le persone soggette all’imposta secondo il dispendio). La lettera b spiega esplicitamente che va comunicato il reddito conseguito in forma di rendita in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, il che corrisponde alla prassi vigente.
Cpv. 2
Questo capoverso stabilisce il carattere vincolante delle comunicazioni. Esse sono vincolanti per le casse di compensazione per quanto concerne la sostanza (lett. a) e l’importo delle spese per le persone soggette all’imposta secondo il dispendio (lett. c). Anche questa regolamentazione corrisponde al diritto vigente (art. 29 cpv. 5 e 7 OAVS in combinato disposto con l’art. 23 cpv. 3 OAVS). Le comunicazioni delle autorità fiscali non sono invece vincolanti per quanto riguarda il reddito conseguito in forma di rendita menzionato alla lettera b, poiché la determinazione di quest’ultimo incombe in linea di massima alle casse di compensazione (cfr. art. 29 cpv. 2 OAVS), in quanto la nozione di reddito conseguito in forma di rendita ai sensi del diritto AVS non è identica a quella impiegata nel quadro dell’imposta federale diretta (DTF 141 V 186 consid. 3.2.2 in fine pag. 191, con rimandi).