Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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Art. 53ter (nuovo) Somma delle rendite spettanti ai coniugi in caso di riscossione di una percentuale di rendita

Cpv. 1

Se uno dei coniugi o entrambi riscuotono anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia, occorre innanzitutto determinare l’entità della limitazione. Poiché in caso di anticipazione la durata di contribuzione sarà sempre considerata incompleta, andrà innanzitutto determinata la scala delle rendite ponderata (secondo l’art. 53bis). Il 150 per cento (155 % dal 2019) dell’importo massimo della risultante scala delle rendite costituirà il valore limite della somma delle rendite singole dei due coniugi. In seguito questa somma verrà moltiplicata per la percentuale di rendita anticipata più elevata.

 Esempio: se un coniuge percepisce una rendita intera e l’altro solo il 50 per cento, si molti-

plica per 1,0; se un coniuge percepisce l’80 per cento e l’altro il 50 per cento, si moltiplica per 0,8. Per il resto, la rendita limitata viene calcolata con l’attuale formula.

In caso di rinvio della rendita, per la limitazione è determinante la rendita intera cui si ha diritto, a prescindere dal fatto che si sia rinviata la rendita intera o solo una percentuale di essa.

 Esempio 1: la moglie percepisce per prima la rendita di vecchiaia (rendita massima), mentre

il marito, una volta raggiunta l’età di riferimento, rinvia la totalità della rendita (rendita massima). Dal momento in cui quest’ultimo raggiunge l’età di riferimento, alle rendite dei due coniugi si applica la limitazione del 150 per cento (155 % dal 2019).

 Esempio 2: la moglie rinvia il 50 per cento della rendita e successivamente il marito rinvia

l’80 per cento della sua. Dal momento in cui anche il marito raggiunge l’età di riferimento, e quindi entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita di vecchiaia, si applica la limitazione del 150 per cento (155 % dal 2019), senza ulteriore moltiplicazione per 0,8.

Cpv. 2

Nei casi in cui un coniuge percepisce due rendite, ovvero un quarto, mezza o tre quarti di rendita d’invalidità e simultaneamente una percentuale di rendita di vecchiaia anticipata, la somma dei due importi (e la somma delle percentuali) è considerata come un’unica rendita ai fini della limitazione della somma delle rendite dei coniugi.

Se la rendita d’invalidità e la percentuale di rendita di vecchiaia anticipata non si basano sulla stessa scala delle rendite, è determinante la scala più elevata. Dato che la prestazione dell’AI e quella dell’AVS sono considerate come un’unica rendita, infatti, si può considerare solo una scala. La determinazione della scala delle rendite ponderata appare però troppo complessa in tal caso, mentre la considerazione della scala più bassa (rendita di vecchiaia anticipata) potrebbe comportare una riduzione eccessiva della rendita di vecchiaia dell’altro coniuge.

Cpv. 3

Nei casi in cui i due coniugi percepiscono quattro rendite (ciascuno una frazione di rendita AI e una percentuale di rendita anticipata), la limitazione delle rendite è effettuata in modo diverso rispetto a quanto previsto al capoverso 2. In tali casi, la limitazione è applicata separatamente alle rendite dello stesso tipo, vale a dire dapprima alle due frazioni di rendita d’invalidità e successivamente alle due percentuali di rendita di vecchiaia anticipate. A tal fine si applicano le regole di limitazione generali.

Art. 53quater (nuovo) Somma delle rendite spettanti ai coniugi in caso di riscossione di una rendita di vecchiaia e di una rendita d’invalidità

Nel quadro della riforma la rendita completa dell’AVS sarà aumentata di 70 franchi (art. 34a LAVS). Le rendite d’invalidità, invece, rimarranno invariate. Nel caso delle coppie sposate, se un coniuge riceve una rendita di vecchiaia con il supplemento di 70 franchi e l’altro una rendita d’invalidità, occorre pertanto disciplinare la questione della limitazione della somma delle due rendite. Il nuovo articolo stabilisce il principio secondo cui, ai fini della limitazione, la rendita di vecchiaia maggiorata va sommata a una rendita aumentata fittizia e la rendita d’invalidità va