Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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sommata a una rendita d’invalidità fittizia. I dettagli relativi al calcolo saranno precisati nelle direttive in materia.
La nuova disposizione d’ordinanza varrà per i casi in cui, a partire dal 2019, sarà applicato il nuovo limite massimo del 155 per cento.
Art. 53quinquies (nuovo) Concorso di rendite per figli e orfani dell’AVS con quelle per figli dell’AI
Nel quadro della riforma la rendita completa dell’AVS sarà aumentata di 70 franchi (art. 34a LAVS). Le rendite per orfani e quelle per figli dell’AI, invece, rimarranno invariate. Occorre pertanto disciplinare la limitazione della somma delle rendite nei due casi: quello del concorso, per lo stesso figlio, di una rendita per figli dell’AVS con una rendita per figli dell’AI e quello del concorso di una rendita per orfani con una rendita per figli dell’AI. Il nuovo articolo stabilisce il principio secondo cui, ai fini della limitazione, la rendita per figli dell’AVS va sommata con la rendita per figli dell’AI come se anche quest’ultima fosse stata aumentata (cpv. 1). In caso di concorso di una rendita per orfani con una rendita AI, invece, sono applicabili le normali regole di limitazione, ragion per cui la disposizione rinvia all’articolo 37 capoverso 2 LAVS (cpv. 2).
Art. 55bis lett. a e b
Lett. a
Secondo il diritto vigente, la rendita di vecchiaia non può essere rinviata se in precedenza si è beneficiato di una rendita d’invalidità. Poiché in futuro sarà possibile riscuotere anche solo una parte della rendita di vecchiaia e rinviare l’altra, il rinvio di una percentuale della rendita di vecchiaia sarà ammesso anche nel caso in cui sia stata precedentemente riscossa una rendita non intera d’invalidità. Questa possibilità riguarderà tuttavia solo la percentuale che non succede alla rendita AI.
Per esempio, se fino al raggiungimento dell’età di riferimento una persona percepisce
¼ di rendita d’invalidità, al raggiungimento dell’età di riferimento a esso succederà il 25 per
cento della rendita di vecchiaia (art. 33bisLAVS), ragion per cui la persona potrà rinviare al massimo il 75 per cento della rendita di vecchiaia;
½ rendita d’invalidità, al raggiungimento dell’età di riferimento a essa succederà il 50 per
cento della rendita di vecchiaia, ragion per cui la persona potrà rinviare al massimo il 50 per cento della rendita di vecchiaia.
Lett. b
Se invece una persona percepisce una rendita intera d’invalidità, continuerà a non essere ammesso alcun rinvio, in quanto la rendita di vecchiaia succede nella stessa misura alla rendita d’invalidità (art. 33biscpv. 1 LAVS): poiché alla rendita intera d’invalidità deve succedere una rendita intera di vecchiaia, non vi è più alcun margine di rinvio.
Art. 55ter Aumento in caso di rinvio
Cpv. 1
Le aliquote d’aumento attuariali verranno adeguate alla maggiore speranza di vita e corrette quindi verso il basso.
Cpv. 2
Sul piano materiale, questo capoverso è identico a quello attuale. Esso descrive la procedura per la determinazione dell’importo dell’aumento (supplemento) in caso di rinvio. Questa procedura è applicabile indipendentemente dal fatto che venga rinviata la totalità o solo una parte della rendita. Per effettuare il calcolo occorre stabilire quali importi delle rendite sono stati rinviati per quanto tempo, dato che durante il periodo di rinvio le rendite mensili possono variare