Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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per diversi motivi (limitazione della somma delle rendite, soppressione della limitazione oppure adeguamento delle rendite).

Esempio: un assicurato rinvia la totalità della rendita per tre anni. Nei primi 24 mesi ha diritto a una rendita senza limitazione, negli ultimi 12 mesi a una rendita limitata. L’importo dell’aumento è calcolato come segue:

importo dell’aumento = (RM non limitata x 24) + (RM limitata x 12) x 14,2 %

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Nei casi in cui la parte inizialmente rinviata viene successivamente ridotta, è applicabile il capoverso 3 del presente articolo.

Cpv. 3

L’attuale capoverso 3 non è più necessario, dato che le rendite per superstiti che succedono a rendite di vecchiaia rinviate non verranno più aumentate in base a principi attuariali (il vigente art. 39 cpv. 2 LAVS sarà abrogato).

Nel suo nuovo tenore, il capoverso 3 disciplinerà quindi i casi di riduzione della percentuale di rendita rinviata. Se l’assicurato revocherà parzialmente il rinvio, l’importo dell’aumento sarà calcolato sulla percentuale di rendita non più rinviata e versato in aggiunta alla rendita dal momento della revoca parziale (e non solo al momento della riscossione della totalità della rendita di vecchiaia).

 Esempio: un assicurato rinvia la totalità della rendita a partire dal raggiungimento dell’età di

riferimento (65 anni). Dopo due anni, revoca l’anticipazione del 40 per cento e continua a rinviare il 60 per cento della rendita.

Fase 1: a partire dai 67 anni, l’assicurato riceve il 40 per cento della sua rendita di vecchiaia più il 9,1 per cento di questa parte della rendita (importo dell’aumento 1 per due anni di rinvio).

Fase 2: a 70 anni l’assicurato riscuote il rimanente 60 per cento della sua rendita di vecchiaia. Su questa parte della rendita riceve un supplemento del 25,7 per cento (importo dell’aumento 2 per cinque anni di rinvio). A partire da quel momento, l’assicurato riceve la totalità della rendita e, in aggiunta, i due importi dell’aumento.

Cpv. 4 e 5

Se oltre alla rendita principale vengono versate anche rendite completive o per figli, l’importo dell’aumento viene suddiviso proporzionalmente tra tutte le rendite. Vi sono inoltre rendite per superstiti aumentate secondo il diritto anteriore. Il capoverso 4 garantisce che complessivamente non venga versato più dell’importo massimo dell’aumento della rendita di vecchiaia (rendita principale).

Le espressioni «importo del supplemento» (cpv. 4) e «importo della riduzione» (cpv. 5; sic!) sono sostituite con «importo dell’aumento». Si tratta dunque di una modifica puramente redazionale, nel primo caso, e della correzione di una palese svista, nel secondo.

Art. 55quater cpv. 1, primo periodo

L’espressione «età di pensionamento» sarà sostituita con «età di riferimento».

Art. 56 (nuovo) Anticipazione della riscossione della rendita di vecchiaia

Cpv. 1

Considerate le lacune contributive tra il momento della riscossione anticipata e il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 40 cpv. 4 LAVS), una rendita anticipata potrà sempre essere soltanto una rendita parziale. Al riguardo si rimanda al commento all’articolo 52 capoverso 1bis.