Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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Cpv. 2
Se la percentuale di rendita anticipata viene modificata, la nuova percentuale viene calcolata secondo le stesse basi utilizzate per la percentuale iniziale. Cambierà unicamente l’aliquota di riduzione. Questo sarà possibile poiché in caso di riscossione anticipata verranno versati soltanto degli anticipi sulla rendita. La rendita di vecchiaia definitiva verrà calcolata al raggiungimento dell’età di riferimento (art. 29biscpv. 1 LAVS).
Cpv. 3
A fini di prova, la richiesta va effettuata per iscritto. La modifica della percentuale può essere applicata solo per il futuro. Se la competente cassa di compensazione riceve la richiesta l’ultimo giorno di un mese, per ragioni amministrative non può versare la nuova percentuale di rendita anticipata già dal mese successivo, il che vorrebbe dire a partire dal giorno successivo. Per questo motivo il capoverso 3 stabilisce che il versamento della nuova percentuale inizia al più presto il mese seguente l’inoltro della richiesta. Le casse di compensazione sono ovviamente tenute a procedere al cambiamento il più rapidamente possibile. Se necessario, il versamento è effettuato retroattivamente.
Cpv. 4
L’anticipazione della rendita comporterà una lacuna contributiva, che potrà essere colmata con periodi di contribuzione totalizzati durante l’anticipazione (fino a concorrenza della rendita massima). Poiché l’obbligo contributivo dura fino al raggiungimento dell’età di riferimento (art. 3 cpv. 1bisLAVS), la lacuna sorta in seguito all’anticipazione verrà colmata al raggiungimento dell’età di riferimento, se la persona sarà stata assoggettata all’AVS per tutta la durata dell’anticipazione (in base al domicilio e/o allo svolgimento di un’attività lucrativa). La legge esclude invece la possibilità di colmare questa lacuna con gli «anni di gioventù» (art. 29bis cpv. 3 LAVS a contrario).
Per il nuovo calcolo fa stato non il fattore di rivalutazione applicabile al momento dell’inizio dell’anticipazione, bensì quello determinante al raggiungimento dell’età di riferimento. In effetti, in caso di riscossione anticipata vengono versati semplicemente anticipi sulla rendita, ma il calcolo della rendita definitiva avviene sempre solo al raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 56bis(nuovo) Riduzione in caso di anticipazione
Cpv. 1
Le aliquote di riduzione attuariali verranno adeguate alla maggiore speranza di vita e quindi corrette verso il basso. In futuro sarà inoltre possibile procedere a un’anticipazione su base mensile, ragion per cui vanno indicate le aliquote di riduzione per mesi.
Cpv. 2
La percentuale di rendita anticipata potrà essere aumentata una sola volta (art. 40 cpv. 2 LAVS). Se l’assicurato chiede un tale aumento, la parte aggiuntiva della percentuale di rendita anticipata verrà moltiplicata per l’aliquota di riduzione corrispondente alla durata dell’anticipazione rimanente per questa percentuale. Alla percentuale di rendita anticipata in precedenza continuerà a essere applicata l’aliquota di riduzione più elevata.
Esempio: a partire dai 62 anni, una persona anticipa il 20 per cento della rendita di vec-
chiaia. A questa percentuale si applica un’aliquota di riduzione dell’11,4 per cento. A 63 anni la persona aumenta la percentuale di rendita anticipata al 70 per cento. Al 20 per cento anticipato in precedenza continuerà ad applicarsi la riduzione dell’11,4 per cento, mentre alla differenza tra le due percentuali (ovvero al 50 %) si applicherà una riduzione del 7,9 per cento a partire dai 63 anni.