Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine

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Cpv. 3

Se l’assicurato non ha modificato la percentuale di rendita anticipata, al raggiungimento dell’età di riferimento l’importo definitivo della riduzione verrà determinato secondo i principi vigenti attualmente.

Se ha aumentato una volta la percentuale di rendita anticipata, in un primo tempo occorrerà considerare separatamente le singole percentuali di rendita per determinare la durata dell’anticipazione di ciascuna di esse (se del caso, distinguendo i periodi con e senza limitazione). L’importo della percentuale di rendita non ridotta verrà moltiplicato per il numero di mesi durante i quali la percentuale è stata anticipata; il risultato sarà in seguito moltiplicato per l’aliquota di riduzione applicabile per il periodo di anticipazione in questione e poi diviso per il numero di mesi di anticipazione. La stessa procedura andrà applicata per la seconda percentuale di rendita. Alla fine gli importi delle riduzioni ottenute per le singole percentuali di rendita verranno sommati: ne risulterà così l’importo definitivo della riduzione.

Esempio: l’importo definitivo della riduzione nell’esempio presentato al capoverso 2 si calcolerà nel modo descritto di seguito.

1aoperazione:

36 mesi x rendita del 20 % non ridotta = importo Y

importo Y x 11,4 % = importo della riduzione men-

36 mesi sile 1

2aoperazione:

24 mesi x rendita del 50 % non ridotta = importo X

importo X x 7,9 % = importo della riduzione men-

24 mesi sile 2

3aoperazione:

importi della riduzione 1 + 2 = riduzione mensile della rendita dopo l’età di riferimento di 65 anni

Cpv. 4

Nella versione tedesca l’espressione «Betrag der Kürzung» è sostituita con «Kürzungsbetrag». Questo non comporta alcuna modifica materiale della disposizione.

Art. 57 (nuovo) Cumulo di una percentuale di rendita di vecchiaia anticipata e di una frazione di una rendita intera d’invalidità

Le rendite per superstiti che succedono a una rendita di vecchiaia anticipata non verranno più ridotte in base a principi attuariali. Per questa ragione l’articolo 57 risulta obsoleto. Nel suo nuovo tenore, esso prevederà la possibilità di cumulare una rendita di vecchiaia anticipata e una rendita d’invalidità.

Chi percepirà un quarto, mezza o tre quarti di rendita d’invalidità potrà integrare questa prestazione riscuotendo anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia (art. 40a LAVS), ma solo nella misura in cui la rendita di vecchiaia eccede l’importo della rendita AI. Dato che la parte della rendita riscossa anticipatamente deve ammontare almeno al 20 per cento della rendita di vecchiaia (art. 40 cpv. 1 LAVS), il cumulo delle due rendite sarà possibile solo se questa condizione è adempiuta.

Complessivamente l’assicurato non potrà ricevere un importo superiore a quello della rendita intera di vecchiaia non ridotta cui avrebbe diritto al momento dell’anticipazione (in ogni caso si tratterà di una rendita parziale e non di una rendita completa basata sulla scala 44). Il calcolo della percentuale di rendita anticipata verrà effettuato secondo i principi generali (art. 56bis).