Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 57bis (nuovo) Cumulo di una percentuale di rendita di vecchiaia anticipata e di una rendita vedovile
Cpv. 1
Chi percepisce rendita vedovile potrà integrare questa prestazione riscuotendo anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia (art. 40b LAVS), ma solo nella misura in cui quest’ultima eccede l’importo della rendita vedovile. Dato che la parte della rendita riscossa anticipatamente deve ammontare almeno al 20 per cento della rendita di vecchiaia (art. 40 cpv. 1 LAVS), il cumulo delle due rendite sarà possibile solo se questa condizione è adempiuta.
Complessivamente l’assicurato non potrà ricevere un importo superiore a quello della rendita intera di vecchiaia non ridotta cui avrebbe diritto al momento dell’anticipazione (in ogni caso si tratterà di una rendita parziale e non di una rendita completa basata sulla scala 44). Il calcolo della percentuale di rendita anticipata verrà effettuato secondo i principi generali (art. 56bis).
Esempio: una donna anticipa la riscossione della rendita di due anni, ovvero a partire dai 63 anni. Se a quel punto presenta una durata di contribuzione completa, riceve una rendita basata sulla scala 42. L’aliquota di riduzione ammonta al 7,9 per cento. Un anno dopo rimane vedova ed ha quindi diritto a una rendita vedovile. Se la rendita vedovile è inferiore alla rendita anticipata, solo la differenza viene ancora considerata come rendita anticipata e la riduzione viene quindi applicata unicamente a questa parte.
Cpv. 2
Questo capoverso disciplina il caso in cui una persona riscuota anticipatamente la totalità della rendita di vecchiaia o una parte di essa e diventi vedova durante il periodo di riscossione anticipata. Se l’importo della rendita di vecchiaia anticipata cui avrebbe avuto diritto al momento del decesso del coniuge è più elevato di quello della rendita vedovile, la persona in questione potrà continuare a riscuotere la parte che eccede la rendita vedovile. In questi casi, quindi, la percentuale di rendita anticipata potrà eccezionalmente essere anche inferiore al limite del 20 per cento della rendita di vecchiaia previsto all’articolo 40 capoverso 1 LAVS. In caso contrario, infatti, a una parte delle persone vedove sarebbe preclusa la possibilità del cumulo delle rendite. Di fatto, si tratta al contempo di una deroga al principio del divieto di revoca dell’anticipo sancito all’articolo 40 capoverso 1 LAVS.
Art. 60 cpv. 1, primo e terzo periodo
Nel primo periodo vengono adeguati i rimandi alle basi per il calcolo anticipato. Nel terzo periodo l’espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento». Questo non comporta alcuna modifica materiale della disposizione.
Titolo prima dell’articolo 80
Art. 80 (nuovo) Interessi sulle pretese di risarcimento per danni
I datori di lavoro sono organi dell’AVS. Sul piano sistematico, nella legge i loro compiti e la loro responsabilità sono disciplinati nella parte prima (Assicurazione), capo quarto (Organizzazione), lettera B (Datori di lavoro). Per analogia, anche nell’ordinanza è previsto un capo quarto relativo all’organizzazione. Occorrerà quindi inserire un nuovo titolo, «Datori di lavoro», prima dell’articolo 80 OAVS e sancire nell’articolo stesso (attualmente vuoto) la pertinente regolamentazione dettagliata.
Cpv. 1
Per evitare il più possibile lacune nel decorso degli interessi, questi dovrebbero essere dovuti per principio dalla nascita del diritto al risarcimento del danno, ovvero dal momento dell’insorgenza del danno per perenzione del credito di contributi o per inesigibilità dei contributi dovuta all’insolvenza del datore di lavoro (DTF 141 V 487 consid. 2.2 pagg. 488 seg.). Come per gli